Ministero dell’Interno_Circolare 06/03/2021

È stata inviata ai prefetti la circolare a firma del capo di Gabinetto, Bruno Frattasi, con la quale si forniscono alcune indicazioni in merito alle misure di contenimento e contrasto della diffusione del contagio da Covid 19 contenute nel decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 2 marzo 2021.

Data:
6 Marzo 2021

Ministero dell’Interno_Circolare 06/03/2021

È stata inviata ai prefetti la circolare a firma del capo di Gabinetto, Bruno Frattasi, con la quale si forniscono alcune indicazioni in merito alle misure di contenimento e contrasto della diffusione del contagio da Covid 19 contenute nel decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 2 marzo 2021.
Questo ultimo dpcm – che ha sostituito quello del 14 gennaio 2021 – trova applicazione dal 6 marzo 2021 e fino al 6 aprile 2021.
L’impianto del nuovo provvedimento conferma in larga parte le misure attualmente in vigore.

 

Atteso il permanere della necessità di modulare gli interventi di contrasto alla pandemia in ragione delle differenti criticità rilevate nei territori, graduando la severità delle misure in base alla maggiore diffusione del virus e alla capacità di tenuta dei servizi sanitari, anche il nuovo decreto prevede un regime differenziato sul territorio nazionale, con misure progressivamente più restrittive in ragione dei diversi scenari di rischio: zona bianca, zona gialla, zona arancione e, infine, zona rossa.

La circolare richiama l’esigenza che i prefetti adottino ogni iniziativa necessaria per una più efficace attività di controllo. Tenuto conto, inoltre, di una possibile recrudescenza dei contagi richiama anche l’esigenza di pianificare servizi di controllo mirati, con il concorso delle polizie locali, nelle zone urbane usualmente interessate dal fenomeno della movida.

Zona Bianca:

restano sospesi gli eventi, le attività implicanti gli assembramenti, fiere e congressi, restano chiuse le sale da ballo e le discoteche, all’aperto o al chiuso, e la partecipazione al pubblico di eventi e alle competizioni sportive.

ZONA GIALLA

Quanto alle manifestazioni pubbliche, qualora lo svolgimento ne preveda la concentrazione dei partecipanti in un’unica sede, è consentito anche lo spostamento da e verso le zone con più elevato livello di rischio, fermo restando il ricorso all’autocertificazione.

Rigiardo alle funzioni religiose, si ribadisce invece che lo spostamento deve essere limitato all’indispensabile, raggiungendo il luogo più vicino dove sia possibile soddisfare la propria esigenza di culto.

Dal 27 marzo il servizio di apertura al pubblico di musei e luoghi della cultura potrà essere svolto anche il sabato, la domenica  e i giorni festivi a condizione che l’ingresso sia stato prenotato telefonicamente e con almeno un giorno di anticipo.

Dal 27 marzo gli spettacoli in teatri, sale da concerto, sale cinetografiche, live club e altri spazi all’aperto possono svolgersi con posti preassegnati a sedere e distanziati, e a condizione che venga rispettata la distanza fisica di almeno un metro sia per il personale che per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi. Riguardo alla condizione di convivenza, va preecisato che essa potrà essere oggetto di autodichiarazione. Specifici i limiti della capienza dei locali che non potrà essere superiore al 25% rispetto a quella massima autorizzata nonché al numero di spettatori ammessi che non potrà superare le 400 unità per gli spettacoli all’aperto e le 200 unità per ogni singola sala ove si svolgano spettacoli al chiuso.

Al comme 2 viene attribuita ai Presidenti delle regioni o province autonome il potere di disporre, nel casio di significativo aggravamento della situazione epimediologica, le più severe disposizioni riservate alla zona rossa. Sicché, potrà essere disposta anche nel solo ambito comunale la sospensione dei servizi scolastici e lo svolgimento nella modalità a distanza dell’attività scolastica in ogni ordine e grado.

L’art.25 amplia il novero delle attività di formazione consentite anche in presenza, compresi i corsi di formazione aziendale, esclusivamente in favore dei dipendenti dell’azienda stessa, i corsi in materia di Protezione Civile, nonché la formazione individuale e quelle che necessitano di attività di laboratorio.

L’art.26 amplia le categorie degli esercizi commerciali che possono rimanere aperti, includendo lavanderie e tintorie.

L’art.27 permette alle Enoteche, sia in zona gialla che in zona arancione che in zona rossa (codice ATECO 47.25), di effettuare l’asporto anche dopo le 18:00 Rimane invece il divieto di asporto dopo le 18:00 a bar e ristoranti (codice ATECO 56.3).

ZONA ROSSA

L’art.43 dispone la sospensione, dal 6 marzo, delle attività scolastiche di ogni ordine e grado, che si svolgeranno quindi, in modalità a distanza. Resta garantita  la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori e per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

L’art.47 prevede la sospensione delle attività di barbieri e parruchieri

 

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Ultimo aggiornamento

6 Marzo 2021, 00:00