Bonus Vacanze – Il vademecum di Agenzia delle Entrate
Il Decreto Sostegni bis prevede un ampio comma dell’articolo 7 legato al turismo.
Data:
7 Giugno 2021
Il Decreto Sostegni bis prevede un ampio comma dell’articolo 7 legato al turismo. In sostanza, ci saranno degli incentivi. Parte dei 40 milioni del decreto sono destinati propri ai bonus, tra cui quello “vacanze”. In particolar modo, però, l’attenzione sarà concentrata sui lavoratori maggiormente colpiti dalla crisi e dalle chiusure a oltranza delle attività commerciali (lavoratori stagionali e quelli del turismo che a giugno e luglio usufruiranno di una somma pari a 1600 euro). Nuovi aiuti ci saranno anche per il settore sportivo (540 e al massimo 1600 euro).
Il comma 3 dell’articolo 7 del Decreto Sostegni bis: agenzie di viaggi e tour operator
L’articolo in questione contempla i servizi offerti dalle agenzie di viaggio e dai tour operator: il consumatore, in sostanza, può spendervi il bonus vacanze, acquistando un servizio turistico che però deve essere reso in Italia. In tal modo si incentiva l’inclinazione al viaggio, a patto che si resti nei confini dello Stivale.
Bonus vacanze: quanto è possibile spendere? C’è un limite l’ISEE?
Sul sito delle Agenzia delle entrate è precisato che è previsto un contributo fino 500 euro da utilizzare per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e B&b, logicamente in Italia, ma anche per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle agenzie di viaggi e tour operator. Chi ha richiesto il bonus specifica sempre l’Agenzia delle entrate, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 può utilizzarlo fino al 31 dicembre 2021. Il bonus è comunque limitato ai nuclei famigliari che possono presentare un ISEE fino a 40.000 euro. Per il calcolo dell’ISEE è necessaria la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo. L’importo del bonus sarà modulato secondo la numerosità del nucleo familiare:
- *500 euro per nucleo composto da tre o più persone
- *300 euro da due persone
- *150 euro da una persona.
Per l’uso del bonus, che è unicamente digitale, si passa attraverso l’app IO. A ciascun nucleo è abbinato un codice univoco, con relativo QR code da tenere salvato sullo smartphone per mostrarlo all’albergatore o operatore turistico insieme al codice fiscale (al momento del pagamento) che:
- può essere utilizzato da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso dalla persona che lo ha richiesto
- deve essere speso in un’unica soluzione, presso un’unica struttura turistica ricettiva in Italia (albergo, campeggio, villaggio turistico, agriturismo e B&b) oppure in un’unica agenzia di viaggi o tour operator per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale
- è fruibile nella misura dell’80%, sotto forma di sconto immediato, per il pagamento dei servizi prestati dall’albergatore
- il restante 20% potrà essere scaricato come detrazione di imposta, in sede di dichiarazione dei redditi, da parte del componente del nucleo familiare a cui viene intestato il documento di spesa del soggiorno (fattura, documento commerciale, scontrino/ricevuta fiscale).
Lo sconto applicato come “Bonus vacanze” dovrà essere rimborsato all’albergatore (o all’agenzia di viaggi o al tour operator) sotto forma di credito d’imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione, o cedibile anche a istituti di credito.
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Ultimo aggiornamento
7 Giugno 2021, 00:00