Ordinanza del Ministero della Salute 18 Giugno 2021 – Viaggi in Italia e Green Pass
Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 18 giugno 2021, ha firmato una nuova Ordinanza, che entrerà in vigore da lunedì 21 giugno Sono state aggiornate le misure che regolano l’ingresso in da Paesi terzi.
Data:
24 Giugno 2021
Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 18 giugno 2021, ha firmato una nuova Ordinanza, che entrerà in vigore da lunedì 21 giugno
Sono state aggiornate le misure che regolano l’ingresso in da Paesi terzi.
– Sono introdotti gli ingressi con certificazioni verdi dai Paesi C (Irlanda), dal Canada, dal Giappone e dagli Stati Uniti.
– Chi ha soggiornato o transitato nel Regno Unito nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia deve sottoporsi a tampone nelle 48 ore precedenti l’ingresso, ad isolamento fiduciario per 5 giorni ed effettuare un nuovo tampone al termine dell’isolamento.
– Fino al 30 luglio, l’ingresso dall’India, dal Bangladesh e dallo Sri Lanka è consentito ai cittadini italiani residenti in Italia prima del 29 aprile 2021, agli iscritti all’A.I.R.E. e alle persone espressamente autorizzate dal Ministero della Salute.
Ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2 chiunque fa ingresso per una qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori di cui all’elenco C dell’allegato 20 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha l’obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare controlli, di una delle certificazioni verdi COVID-19 da cui risulti:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, con attestazione del completamento del prescritto ciclo vaccinale da almeno quattordici giorni;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;
c) effettuazione, nelle quarantotto ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione validata dall’Agenzia europea per i medicinali (European Medicines Agency – EMA), dell’avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto, ovvero dell’effettuazione, nelle quarantotto ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, sono riconosciute come equivalenti a quelle di cui al precedente comma 1, lettere a), b) ec). 3. Le certificazioni verdi di cui al comma 1 devono riportare idati indicati dall’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, citato in premessa. Le certificazioni di cui al comma 2 devono essere redatte almeno in lingua italiana,inglese, francese o spagnola e possono essere esibite sia in formato digitale che cartaceo.
La verifica delle certificazioni di cui al presente articolo e’effettuata da tutti i soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021.
La compilazione del Passenger Locator Form non e’ richiesta:
- incaso di rientro nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a quarantotto ore in localita’ estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purche’ lo spostamento avvenga con mezzo privato.
- incaso di permanenza di durata non superiore alle quarantotto ore in localita’ del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purche’lo spostamento avvenga con mezzo privato.
Le previsioni di cui all’art. 1 non si applicano ai soggetti provenienti dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro). Le previsioni di cui all’art. 1 non si applicano ai soggetti provenienti dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro).
I minori che viaggiano con almeno un genitore o con un accompagnatore che sia in possesso di una delle certificazioni di cui sopra, non sono tenutiad effettuare, laddove previsto, l’isolamento fiduciario.
Ai fini dell’ingresso nel territorio nazionale, i bambini di eta’ inferiore a sei anni sono esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico.
La presente ordinanza produce effetti dal 21 giugno 2021 e finoal 30 luglio 2021.
Allegati
Ultimo aggiornamento
24 Giugno 2021, 00:00