Ordinanza Comune di Caprarola n.6 19/03/2020

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE  CONTRO GLI ASSEMBRAMENTI  DI PERSONE     CONSIDERATI l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale; RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica; RILEVATO come si stia registrando la presenza, nonostante le limitazioni nazionali già in atto, di numerose persone che praticano attività sportiva e motoria all’aperto in luoghi pubblici; VALUTATO come, nell’ipotesi di condizioni climatiche favorevoli, nonostante le nuove disposizioni anche governative emanate, possano determinarsi per i motivi di cui sopra potenziali situazioni di aggregazione, fonti di contagio per la popolazione; RIBADITO che le norme attualmente in vigore e l’evidenza scientifica generali rilevino l’assoluta necessità di osservare la permanenza domiciliare della popolazione quale attuale ed unico metodo di contrasto alla diffusione del “COVID-19”, in attesa della sperimentazione e diffusione di apposito vaccino; DATO ATTO che, in forza del D.

Data:
19 Marzo 2020

Ordinanza Comune di Caprarola n.6 19/03/2020

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE 

CONTRO GLI ASSEMBRAMENTI 

DI PERSONE

 

 

CONSIDERATI l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

RILEVATO come si stia registrando la presenza, nonostante le limitazioni nazionali già in atto, di numerose persone che praticano attività sportiva e motoria all’aperto in luoghi pubblici; VALUTATO come, nell’ipotesi di condizioni climatiche favorevoli, nonostante le nuove disposizioni anche governative emanate, possano determinarsi per i motivi di cui sopra potenziali situazioni di aggregazione, fonti di contagio per la popolazione;

RIBADITO che le norme attualmente in vigore e l’evidenza scientifica generali rilevino l’assoluta necessità di osservare la permanenza domiciliare della popolazione quale attuale ed unico metodo di contrasto alla diffusione del “COVID-19”, in attesa della sperimentazione e diffusione di apposito vaccino;

DATO ATTO che, in forza del D.P.C.M. 11 marzo 2020, è bene ribadire le seguenti prescrizioni:

1-    Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata ed in uscita dal territorio comunale, nonché all’interno dello stesso territorio comunale; è fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, ovvero situazioni di necessità o per motivi di salute. È consentito il rientro nel proprio domicilio abituale all’interno del comune di residenza. Coloro che si spostano dall’abitazione di residenza/domicilio dovranno esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, l’autocertificazione comprovante le ragioni dello spostamento dall’abitazione (a titolo esemplificativo, è consentito spostarsi dall’abitazione per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità, di farmaci, per recarsi nelle campagne in cui si detengono animali, per adempiere ai doveri di responsabile di nucleo famigliare o di comunità). Le autocertificazioni che risulteranno false saranno sanzionate ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.

2-    Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato, dopo aver contattato il proprio medico curante, di rimanere nel proprio domicilio ed escludere in maniera categorica ogni tipo di contatto sociale. 

3-    L’uscita con gli animali domestici è permessa soltanto nelle vicinanze della propria abitazione e per il tempo strettamente necessario.

 

ORDINA 1. Dalla data di pubblicazione del presente atto e fino a diversa disposizione, il divieto di accesso, sia veicolare che pedonale, su tutto il territorio comunale ricadente all’interno della Riserva naturale del Lago di Vico;

2. I divieti di cui ai punti precedenti non si applicano ai residenti e/o persone abitualmente domiciliate nella zona indicata, nonché a coloro che dimostrino comprovate esigenze lavorative, oppure stati di necessità o motivi di salute, in conformità a quanto stabilito dal D.P.C.M. 9 marzo 2020 e ss.mm.ii..

3 La sospensione su tutto il territorio comunale di qualsiasi pratica sportiva e le attività motorie svolte all’aperto in luoghi pubblici, con divieto di percorrenza di tutti i sentieri escursionistici, salva la necessità di percorrenza per il raggiungimento della propria abitazione.

4. Il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti che risultatino positivi al virus, ovvero per i soggetti sottoposti alla misura di quarantena a seguito di contatto stretto con un “caso accertato” di positività al virus.

AVVERTE CHE Le sopra elencate disposizioni hanno carattere esplicativo delle misure limitative già intraprese con D.P.C.M. 9 marzo 2020 e ss.mm.ii. Anche i proprietari terrieri che si spostano per esigenze lavorative nei propri campi devono essere muniti di apposito modulo di autocertificazione comprovante l’esigenza lavorativa. Ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria, secondo i principi ed il procedimento di cui alla Legge n.689/1981. Rimane impregiudicata la denuncia all’A.G. per la violazione dell’art. 650 Codice Penale, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

ordinanza

 

Ultimo aggiornamento

19 Marzo 2020, 00:00