Ordinanza Regione Lazio_ Z00013 20/03/2020
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Data:
23 Marzo 2020
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica – Indicazioni sulle attività e mobilità dei
volontari.
CONSIDERATO che :
– le associazioni di volontariato alle fasce di popolazione debole possono continuare ad
erogare i loro servizi alla luce delle previsioni contenute nel DPCM dell’11 marzo 2020, ma
che è comunque opportuno che tali attività vengano sottoposte a coordinamento da parte dei
servizi sociali pubblici territoriali;
– vi sono servizi sociali svolti da organizzazioni di volontariato anche in convenzione con Enti
locali a favore di persone impossibilitate a muoversi dal proprio domicilio che comportano
lo spostamento dei volontari sia all’interno del proprio Comune e a volte anche in Comuni
limitrofi;
– è necessario consentire lo svolgimento delle attività degli enti del terzo settore che
prevedono l’aiuto alimentare e farmaceutico in favore degli indigenti, degli anziani, dei
disabili, dei senza fissa dimora, delle persone con fragilità sociali ed economiche;
– lo svolgimento dell’attività di volontariato che prevede l’aiuto alimentare e farmaceutico
rientra negli “spostamenti motivati da situazioni di necessità” per garantire “servizi
essenziali”, previsti dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del DPCM 8 marzo 2020 e
richiamati dall’articolo 1, comma 1 del DPCM 9 marzo 2020 e DPCM seguenti;
ORDINA
- che sia garantita la mobilità dei volontari al fine di :
– legittimare i loro spostamenti per le attività ritenute necessarie, ai sensi dei vari DPCM
adottati;
– operare in modalità sicure e protette rispetto ai rischi di contagio attivo e passivo; - che siano garantite le seguenti attività strumentali e funzionali al diritto alla salute e ai
bisogni primari delle persone:
– consegna di farmaci e alimenti a domicilio a persone non autosufficienti o parzialmente
autosufficienti;– altre forme di assistenza domiciliare leggera di prossimità (piccole manutenzioni, cura
relazionale, igiene domestica e personale, assistenza nel disbrigo delle pratiche, ecc.);
– assistenza alla persona e relazione di aiuto in strutture residenziali socioassistenziali e
socioeducative, o assimilabili (strutture di ospitalità per minori e famiglie migranti della
salute, case rifugio per donne vittime di violenza, ecc.);
– assistenza alla persona e relazione di aiuto in strutture di accoglienza comunque
denominate, legate alla emergenza COVID 19;
– servizi sociali di telesoccorso e teleassistenza;
– ritiro e consegna dei dispositivi di sicurezza per l’attività di volontariato;
– unità mobili/di strada rivolte a senza fissa dimora, o persone in stato di particolare
fragilità (vittime di tratta, dipendenza, ecc.). -
che il volontario che si sposta per la propria attività (esclusivamente per recarsi a svolgere il
servizio e tornare alla propria abitazione), debba esibire in caso di controllo delle forze
dell’ordine:
– modello di autocertificazione barrando la casella “situazioni di necessità”;
– dichiarazione rilasciata dal responsabile della organizzazione di appartenenza, su carta
intestata della stessa, riportante:
o nome e natura dell’associazione (abilitante allo svolgimento di attività di
volontariato);
o servizio svolto;
o nome del volontario;
o territorio di riferimento di svolgimento dell’attività. -
che il volontario attenga con rigore alle indicazioni per la prevenzione dei rischi di contagio.
Ultimo aggiornamento
23 Marzo 2020, 00:00