Sospensione Mutuo prima casa_29/03/2020
Ritenuta la necessita' di adottare le necessarie disposizioni di attuazione delle citate previsioni legislative per consentire l'accesso tempestivo alle agevolazioni previste dalla legislazione di emergenza sull'epidemia da coronavirus, al fine di offrire un rapido ristoro a coloro che, in ragione della suddetta emergenza, si possano trovare in difficolta' con il pagamento delle rate del mutuo per l'acquisto della abitazione principale; Art.
Data:
29 Marzo 2020
Ritenuta la necessita' di adottare le necessarie disposizioni di attuazione delle citate previsioni legislative per consentire l'accesso tempestivo alle agevolazioni previste dalla legislazione di emergenza sull'epidemia da coronavirus, al fine di offrire un rapido ristoro a coloro che, in ragione della suddetta emergenza, si possano trovare in difficolta' con il pagamento delle rate del mutuo per l'acquisto della abitazione principale;
Art. 1 Sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro
sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi;
riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell'orario complessivo.
2. Per gli eventi di cui al comma 1, la sospensione del pagamento delle rate del mutuo puo' essere concessa per durata massima complessiva non superiore a: a) 6 mesi, se la sospensione o la riduzione orario del lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi; b) 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi; c) 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni lavorativi consecutivi. 3. Ferma restando la durata massima complessiva di 18 mesi, la sospensione puo' essere reiterata, anche per periodi non continuativi, entro i limiti della dotazione del Fondo
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Ultimo aggiornamento
29 Marzo 2020, 00:00