Sospensione Mutuo prima casa_29/03/2020

Ritenuta la necessita' di adottare le necessarie disposizioni di attuazione delle citate previsioni legislative per consentire l'accesso tempestivo alle agevolazioni previste dalla legislazione di emergenza sull'epidemia da coronavirus, al fine di offrire un rapido ristoro a coloro che, in ragione della suddetta emergenza, si possano trovare in difficolta' con il pagamento delle rate del mutuo per l'acquisto della abitazione principale; Art.

Data:
29 Marzo 2020

Sospensione Mutuo prima casa_29/03/2020
Ritenuta la  necessita'  di  adottare  le   necessarie
disposizioni di attuazione delle citate  previsioni  legislative  per
consentire l'accesso  tempestivo  alle  agevolazioni  previste  dalla
legislazione di emergenza sull'epidemia da coronavirus,  al  fine  di
offrire un rapido ristoro a coloro che,  in  ragione  della  suddetta
emergenza, si possano trovare in difficolta' con il  pagamento  delle
rate del mutuo per l'acquisto della abitazione principale;

Art. 1 
Sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro 
sospensione  dal  lavoro  per  almeno  30  giorni  lavorativi
consecutivi; 
riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di  almeno  30
giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno
pari al 20% dell'orario complessivo. 
2. Per gli eventi di cui al comma 1, la sospensione  del  pagamento
delle  rate  del  mutuo  puo'  essere  concessa  per  durata  massima
complessiva non superiore a: 
    a) 6 mesi, se la sospensione o la riduzione orario del lavoro  ha
una  durata  compresa  tra  30  giorni  e   150   giorni   lavorativi
consecutivi; 
    b) 12 mesi, se la  sospensione  o  la  riduzione  dell'orario  di
lavoro ha una  durata  compresa  tra  151  e  302  giorni  lavorativi
consecutivi; 
    c) 18 mesi, se la  sospensione  o  la  riduzione  dell'orario  di
lavoro ha una durata superiore di 303 giorni lavorativi consecutivi. 
  3. Ferma restando la durata massima  complessiva  di  18  mesi,  la
sospensione  puo'   essere   reiterata,   anche   per   periodi   non
continuativi, entro i limiti della dotazione del Fondo

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Ultimo aggiornamento

29 Marzo 2020, 00:00