Ordinanza_Z00035 24/04/2020 Regione Lazio

ORDINAai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.

Data:
1 Maggio 2020

Ordinanza_Z00035 24/04/2020 Regione Lazio

ORDINA
ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica,
• è consentita la vendita delle calzature per bambini sia all’interno dei negozi specializzati in
abbigliamento per bambini sia nei negozi specializzati in calzature per bambini;

– è consentito lo spostamento, nell’ambito del territorio regionale, all’interno del proprio comune o
nei comuni dove sono i natanti o le unità diporto di proprietà, per lo svolgimento, per non più di una
volta al giorno, delle sole attività di manutenzione, riparazione, e sostituzione di parti necessarie per
la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene, da parte dell’armatore, del
proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, esclusivamente nel rispetto di quanto
previsto dai Decreti della Presidenza del Consiglio e di tutte le norme di sicurezza relative al
contenimento del contagio da COVID-19;
– sono consentite, nell’ambito delle attività di rimessaggio, delle marine o nei luoghi appositamente
attrezzati, in considerazione delle esigenze di tutela del bene che potrebbe essere esposto a danni
irreparabili in ragione di una carente attività manutentiva e di conservazione, le attività di
manutenzione dei natanti e imbarcazioni da diporto, nonché le attività propedeutiche allo
spostamento dal cantiere all’ormeggio;
– i rimessaggi e le marine che hanno in deposito le imbarcazioni, nelle aree di manutenzione devono
osservare l’obbligo di rispetto delle normative di settore e di ogni altra misura finalizzata alla tutela
dal contagio, avendo anche cura di interdire l’accesso ai non addetti ai lavori.

Le attività indicate nella presente ordinanza dovranno comunque svolgersi nel rispetto di tutte le
disposizioni e prescrizioni finalizzate al contenimento del contagio previste dai precedenti e vigenti
provvedimenti nazionali e regionali, con particolare riguardo ai contenuti del “Protocollo condiviso
di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”

sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

Ordinanza_Z00035_24_04_2020

Protocollo-24-aprile-2020-condiviso-misure-di-contrasto Covid-19

 

Ultimo aggiornamento

1 Maggio 2020, 00:00