INPS_Circolare N116 del 02/10/2020_Congedi per quarantena scolastica
Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli Il congedo di cui trattasi può essere fruito nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell’attività lavorativa.
Data:
2 Ottobre 2020
Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli
Il congedo di cui trattasi può essere fruito nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell’attività lavorativa. Il menzionato congedo può essere fruito da uno solo dei genitori conviventi con il figlio oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per periodi di quarantena scolastica dei figli ricompresi tra il 9 settembre 2020 (data di entrata in vigore del citato decreto-legge) e il 31 dicembre 2020.
a) deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere
b) non deve svolgere lavoro in modalità agile (in un’astensione lavorativa dal rapporto per la quale è fruita e pertanto presuppone necessariamente il mancato svolgimento di attività lavorativa, anche in modalità agile)
c) il figlio, per il quale si fruisce il congedo, deve essere minore di anni 14
d) deve essere convivente durante tutto il periodo di fruizione del congedo con il figlio per cui è richiesto il congedo stesso ( qualora il genitore ed il figlio risultino all’anagrafe residenti in due abitazioni diverse, il congedo non può essere fruito)
e) il figlio per il quale si fruisce il congedo deve essere stato messo in quarantena con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente
La durata massima del congedo coincide con il periodo di quarantena disposto dal provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.
Il congedo può essere richiesto per tutto il periodo di quarantena o per una parte dello stesso e che, sussistendo il diritto in capo ad entrambi i genitori conviventi con il figlio, gli stessi possono alternarsi nella fruizione del congedo per prestare la dovuta assistenza al figlio in quarantena.
Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione.
Situazioni di compatibilità del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli:
a) Malattia In caso di malattia di uno dei genitori conviventi con il minore, l’altro genitore può fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, in quanto la presenza di un evento morboso potrebbe presupporre un’incapacità di prendersi cura del figlio
b) Maternità/Paternità In caso di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l’altro genitore può fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica nel caso in cui la quarantena sia disposta per il figlio diverso da quello per il quale si fruisce del congedo di maternità/paternità
c) Ferie La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell’altro genitore convivente con il minore
Allegati
Ultimo aggiornamento
2 Ottobre 2020, 00:00