Ministero dell’Interno_Circolare 22/12/2020
a) nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 (vale a dire nei gg.
Data:
22 Dicembre 2020
a) nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 (vale a dire nei gg. 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020, nonché 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021) si applicano sull’intero territorio nazionale le misure previste dall’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 per la cosiddetta “area rossa”, cioè i territori caratterizzati da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (scenario di tipo 4). Ne consegue che gli spostamenti, salvo quanto si dirà nel successivo punto c), sono consentiti ricorrendo le consuete cause eccettuative (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute), tutte attestabili tramite autodichiarazione;
b) nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, si applicano sull’intero territorio nazionale le misure previste dall’art. 2 del citato d.P.C.M. per l’“area arancione”, cioè i territori caratterizzati da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (scenario di tipo 3). Rispetto al divieto di mobilità intercomunale che vige nella cosiddetta area arancione, la disposizione consente, in via derogatoria, negli stessi suindicati giorni, gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini. Si osserva che la dimensione demografica è riferita al solo comune a quo, e non anche a quello ad quem, per il quale non ha dunque rilievo il dato demografico, mentre invece rileva, in senso ostativo allo spostamento, la circostanza che i comuni di destinazione abbiano la qualifica di capoluogo di provincia;
c) inoltre, con riguardo all’intero territorio nazionale, nel periodo compreso tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, è altresì consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05.00 e le ore 22.00 e nei limiti di due persone. Non vengono ricompresi, in tale limite numerico, i minori di 14 anni sui quali le persone interessate allo spostamento esercitino la potestà genitoriale e le persone disabili o non autosufficienti con esse conviventi.
Appare, altresì, utile confermare che sono consentiti, senza limiti di orario, gli spostamenti che si riconnettono ad attività assistenziali svolte, nell’ambito di un’associazione di volontariato, anche in convenzione con enti locali, a favore di persone in condizione di bisogno o di svantaggio. Conseguentemente, per lo spostamento legato a tali attività, potrà addursi a motivo giustificativo l’espletamento del servizio di volontariato sociale.
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Ultimo aggiornamento
6 Luglio 2021, 15:57