– Il personale operante nelle strutture territoriali sanitarie, sociosanitarie e socio assistenziali deve svolgere la propria attività lavorativa esclusivamente all’interno di una singola struttura – Le strutture ospedaliere, territoriali sanitarie, sociosanitarie e socio assistenziali devono dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e garantire ai propri dipendenti specifici percorsi formativi sull’utilizzo degli stessi, anche utilizzando piattaforme FAD – Le strutture territoriali sanitarie, sociosanitarie e socio assistenziali, qualora non avessero completato il percorso formativo e/o acquisito una congrua dotazione di DPI, devono adottare misure idonee ad evitare gli spostamenti e i contatti sociali di tutto il personale operante all’interno della struttura – Tutte le strutture residenziali e semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie e socio assistenziali, devono garantire per tutto il personale il controllo quotidiano in entrata e in uscita della temperatura e che i dati siano annotati su un apposito registro, anche elettronico, da custodire nel rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati e compatibilmente con la gestione dell’emergenza Ordinanza-Z00031-17-APR-2020