Comune di Caprarola_Ordinanza N.18 del 20/05/2020

ORDINA 1) Con decorrenza da lunedì 18 maggio 2020, le attività commerciali che svolgonosomministrazione di alimenti e bevande (bar, caffetterie, pasticcerie, gelaterie, attività diristorazione, attività artigianali di pizzeria a taglio e similari) possono aprire al pubblico tutti i giorni(compresi i giorni festivi) a partire dalle ore 06:00 e svolgere l’attività fino alle ore 24:00;2) Con decorrenza da lunedì 18 maggio 2020, le attività commerciali che prestano servizi allapersona (saloni di barbieri e parrucchieri, centri estetici, istituti di bellezza, servizi di manicure e pedicure ed attività di tatuaggi e piercing) possono aprire al pubblico tutti i giorni (compresi i giornifestivi) a partire dalle ore 08:00 e svolgere l’attività fino alle ore 20:00;3) Con decorrenza da lunedì 18 maggio 2020, tutti gli esercizi commerciali (esercizi di vicinato,alimentari, tabaccherie, panifici, commercio al dettaglio, fiorai, attività specializzate per la vendita diprodotti agricoli e materiali edili, medie strutture compresi supermercati, ipermercati) possonoaprire al pubblico tutti i giorni (compresi i giorni festivi) a partire dalle ore 08:00 e cessare le loroattività non oltre le ore 20:00, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie;4) È fatto obbligo ai gestori delle attività di cui sopra di attenersi a tutte le prescrizioni contenutenei D.

Data:
24 Maggio 2020

Comune di Caprarola_Ordinanza N.18 del 20/05/2020

ORDINA

1) Con decorrenza da lunedì 18 maggio 2020, le attività commerciali che svolgono
somministrazione di alimenti e bevande (bar, caffetterie, pasticcerie, gelaterie, attività di
ristorazione, attività artigianali di pizzeria a taglio e similari) possono aprire al pubblico tutti i giorni
(compresi i giorni festivi) a partire dalle ore 06:00 e svolgere l’attività fino alle ore 24:00;
2) Con decorrenza da lunedì 18 maggio 2020, le attività commerciali che prestano servizi alla
persona (saloni di barbieri e parrucchieri, centri estetici, istituti di bellezza, servizi di manicure e pedicure ed attività di tatuaggi e piercing) possono aprire al pubblico tutti i giorni (compresi i giorni
festivi) a partire dalle ore 08:00 e svolgere l’attività fino alle ore 20:00;
3) Con decorrenza da lunedì 18 maggio 2020, tutti gli esercizi commerciali (esercizi di vicinato,
alimentari, tabaccherie, panifici, commercio al dettaglio, fiorai, attività specializzate per la vendita di
prodotti agricoli e materiali edili, medie strutture compresi supermercati, ipermercati) possono
aprire al pubblico tutti i giorni (compresi i giorni festivi) a partire dalle ore 08:00 e cessare le loro
attività non oltre le ore 20:00, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie;
4) È fatto obbligo ai gestori delle attività di cui sopra di attenersi a tutte le prescrizioni contenute
nei D.P.C.M., nelle Ordinanze Regionali nonché nelle Ordinanze Sindacali

RACCOMANDA
– Alle attività di cui è consentita la riapertura, di adottare tutte le generali misure di sicurezza
relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all’igiene personale e degli ambienti e del
distanziamento fisico, nonché quelle specificamente definite per ciascuna tipologia nelle Linee di
indirizzo per la riapertura allegate all’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00041 del
16 maggio 2020. Le attività per le quali non sono definite specifiche disposizioni ricorrono ai principi
generali di igiene econtenimento del contagio contenute: a) nel “Protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-
19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali,
successivamente integrati in data 24 aprile 2020; b) nelle linee guida nazionali in materia di
sanificazione;
– All’interno dei locali i clienti sono obbligati a indossare dispositivi di protezione individuale;
– Disinfettare e pulire di frequente i servizi igienici;
– Fermo restando quanto già disposto dalla normativa in materia di igiene e sicurezza degli
alimenti e delle bevande (Reg. (CE) 852/2004), i gestore e gli addetti devono indossare
mascherina e guanti per tutto il tempo di permanenza nei locali e mantenere, ove possibile, un
distanziamento interpersonale di almeno un metro;
– Alle attività commerciali, artigianali e produttive di adottare, altresì, tutte le precauzioni
igieniche, in particolare per le mani, per le quali è raccomandato un lavaggio frequente con acqua e
sapone o altri prodotti igienizzanti;
INVITA
I destinatari della presente Ordinanza a voler rispettare e far rispettare scrupolosamente le disposizioni
che precedono emesse ad esclusivo interesse della collettività, a tutela della sicurezza pubblica e per
impedire assembramenti di persone che potrebbe agevolare la diffusione del COVID-19

AVVERTE CHE
La violazione a quanto disposto nel presente provvedimento è sanzionabile ai sensi dell’art. 7 bis del
D.Lgs. n. 2167/2000, ove il fatto non costituisca, più grave reato

ordinanza18

 

Ultimo aggiornamento

24 Maggio 2020, 00:00