Decreto n.23_08/04/2020

Il Decreto contiene in dettaglio numerose misure di accesso al credito per le imprese e le agevolazioni atte a garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza covid-19 (con le tante sospensioni fiscali, le revisioni temporanee di norme come ad esempio quelle sulla verifica del bilancio, l’estensione delle coperture fornite dagli ammortizzatori sociali, il rinvio della riforma del codice della crisi d’impresa).

Data:
9 Aprile 2020

Decreto n.23_08/04/2020

Il Decreto contiene in dettaglio numerose misure di accesso al credito per le imprese e le agevolazioni atte a garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza covid-19 (con le tante sospensioni fiscali, le revisioni temporanee di norme come ad esempio quelle sulla verifica del bilancio, l’estensione delle coperture fornite dagli ammortizzatori sociali, il rinvio della riforma del codice della crisi d’impresa).

 

Solo per citare le principali:

  • misure di accesso al credito per le imprese
  • misure per il sostegno alla liquidità delle imprese
  • misure per il sostegno all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese
  • sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato
  • differimento dell’entrata in vigore del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza
  • sospensioni di versamenti tributari e contributivi
  • proroga sospensione ritenute
  • termini agevolazioni prima casa
  • assistenza fiscale a distanza.
 

Tra le novità interessanti, gli ammortizzatori sociali (cassa integrazione, ecc.) sono estesi ai lavoratori assunti dal 24 febbraio al 17 marzo 2020.

Si confermano i 200 miliardi di prestiti garantiti dallo Stato fino al 90% per tutte le imprese, altri 200 miliardi di garanzie per l’export, il potenziamento e la semplificazione del Fondo centrale di garanzia per le PMI e le Partite IVA con prestiti garantiti fino al 100%. Infatti, per le imprese con ricavi fino a 3,2 milioni di euro, la garanzia al 90% può essere cumulata con un’altra garanzia di un terzo soggetto, per ottenere prestiti con garanzia del 100% su finanziamenti di importo massimo di 800.000 euro (e comunque non superiori al 25% dei ricavi del beneficiario).

testo decreto

 

Ultimo aggiornamento

9 Aprile 2020, 00:00