DPCM_ 22/03/2020
ARTICOLO 1 A.sono sospese tutte le attività produttive industriali e commeciali fatta accezione da quelle indicate nell’allegato 1 B.
Data:
22 Marzo 2020
ARTICOLO 1
A.sono sospese tutte le attività produttive industriali e commeciali fatta accezione da quelle indicate nell’allegato 1
B.e’ fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spestarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati
in comune diverso rispetto a quello in cui si trovano attualmente salvo che per comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza, ovvero
per motivi di salute.
C.le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera A possono comunque proseguire se organizzate in modalità di distanza
o lavoro agile
D.restano consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei
servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera E.
E.sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonoché servizi essenziali. Resta ferma la sospensione del servizio
di apertura dei musei e degli istituti e luoghi della cultura.
F.è consentita l’attività di produzione, trasporto e commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici
G.consentite le attività degli impianti a ciclo ripproduttivo continuo
H.sono consentite le attività dell’industria dell’aereospazio e della difesa
Efficacia fino al 3 aprile 2020
Ultimo aggiornamento
22 Marzo 2020, 00:00