DPCM_17/05/2020
DECRETA ART.1 a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre maggiore o uguale a 37,5 devono rimanere presso il proprio domicilio e contattare il medico curante b)l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville ed ai giardini pubblici è condizionato al rispetto del divieto di assembramento nonché al distanziamento interpersonale di almeno un metro.
Data:
17 Maggio 2020
DECRETA
ART.1
a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre maggiore o uguale a 37,5 devono rimanere presso il proprio domicilio e contattare il medico curante
b)l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville ed ai giardini pubblici è condizionato al rispetto del divieto di assembramento nonché al distanziamento interpersonale di almeno un metro. E’ consentito l’accesso ai minori anche accompagnati dalla propria famiglia o altre persone conviventi o deputate alla loro cura ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludiche o ricreative all’aperto
c) a decorrere dal 15 giugno 2020 è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a lugohi destinati all’atività ludica o ricreativa al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori, con l’obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza di cui l’allegato 8
d) è consentito svolgere attività sportiva all’aperto o motoria all’aperto anche presso aree attrezzate e parchi pubblici purché nel rispetto della distanza di sicurezza di alemno due metri per l’attività sportiva e di un metro per ogni altra attività fatto salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o persone non autosufficienti
e) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni grado e disciplina
f) palestre, piscine, circoli sportivi, pubblici o privati possono riaprire dal 25 maggio nel rispetto del distanziamento sociale e dei protocolli di sicurezza
g) le attività del punto f) devono adottare i protocolli di sicurezza
h) sono chiusi gli impianti sciistici
i) le manifestazioni pubbliche sono consentite solo in forma statica osservando il distanziamento sociale e tutte le misure di contenimento
l) sono sospese le attività di sale da gioco, sale scommesse e sale bingo
m) gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto sale cinematografiche ed altri spazi anche all’aperto restano sospese fino al 14 giugno 2020. Dal 15 giugno detti spettacoli sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che venga rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale che per gli spettatori con il numero massimo di 1000 spettatori se all’aperto e 200 per i luoghi chiusi, epr ogni singola sala
n) l’acecsso ai luoghi di culto avviene evitando assembramenti e rispettando la distanza di almeno un metro
o) le funzione religiose con la partecipazione di persone avvengono nel rispetto dei protocolli degli allegati 1 e 7
p) musei e altri istituti della cultura devono adoperare l’ingresso contingentato ed evitare assembramenti in modo che i visitatori posssano rispettare la distanza di un metro. Il servizio è organizzato tenendo conto dei protocolli emanati dalla Conferenza delle Regioni
q) sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche di ogni ordine e grado. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica di formazione medica generale. Esclusi dalla sospensione dal 20 maggio 2020 anche le prove teoriche e pratiche effettuate dalle motorizzazioni e dalle autoscuole secondo le linee guida emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
r) i dirigenti scolastici devono attivare modalità di didattica a distanza per tutta la durata della sospensione delle attività scolastiche
s) nelle università, nelle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli enti pubblici di ricerca possono essere svolti esami, tirocini, attività di ricerca, è altresì consentito l’uso di biblioteche a condizione che l’attività venga svolta in spazi organizzati tali da ridurre al massimo la possibilità di aggregazione e che vengano adottate tutte le misure di protezione
t) a beneficio degli studenti a cui non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria, la partecipazione all’attività didattica delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte in modalità a distanza
u) le amministrazioni di appartenenza possono rideterminare le modalità didattiche in relazione ai rispettivi ordinamenti del personale delle forze armate e di polizia
v) sono sospesi i congressi, i meeting, le riunioni, gli eventi sociali in cui è coinvolto il personale sanitario o il personale di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità
z) sono sospese le attività di centri benessere, centri termali (fatta eccezione per le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali e centri sociali
aa) è fatto divieto per gli accompagnatori dei pazienti di rimanere nelle sale di attesa di dipartimenti emergenze e pronto soccorso
bb) l’accesso di parenti e visitatori all’interno di strutture di ospitalità e lunga degenza, RSA, strutture riabilitative e residnziali per anziani è limitata ai soli casi individuati dalla direzione sanitaria della struttura
cc) I casi sintomatici dei nuovi ingressi presso istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni sono psoti in condizione di isolamento, raccomandando la possibilità di adottare misure alternative di detenzione domiciliare
dd) le attività commerciali al dettaglio si svolgono rispettando la distanza di un metro e con ingresso dilazionato, nel rispetto dei protocolli di cui agli allegati 10 e 11
Allegati
Ultimo aggiornamento
17 Maggio 2020, 00:00