Governo Italiano: proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020

  Con 276 voti a favore, 194 contrari e  un’astensione il governo ha ottenuto la fiducia alla Camera e l’approvazione del decreto che proroga fino al prossimo 15 ottobre l’emergenza sanitaria.

Data:
2 Settembre 2020

Governo Italiano: proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020

 

Con 276 voti a favore, 194 contrari e  un’astensione il governo ha ottenuto la fiducia alla Camera e l’approvazione del decreto che proroga fino al prossimo 15 ottobre l’emergenza sanitaria. Il decreto passa al Senato per l’approvazione  definitiva.

Il decreto, alla luce della proroga dello stato di emergenza per il coronavirus fino al 15 ottobre, prolunga l’efficacia delle disposizioni contenute nei decreti legge n..19/20201, e nel  decreto legge 33/20202, che hanno disciplinato, rispettivamente, l’applicazione delle misure per contrastare l’espandersi dell’epidemia e il loro graduale allentamento. Il decreto inoltre proroga i termini di efficacia di alcune misure e l’incarico dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza.

SMART WORKING – I lavoratori del settore pubblico e di quello privato potranno continuare a lavorare in smart working fino al 15 ottobre. Per la Pa la proroga è fino al 31 dicembre.

SCUOLA – Per quanto riguarda l’acquisto di mascherine, test sierologici, banchi, guanti e dispenser per il disinfettante, lo stato di emergenza consente di svolgere le gare per l’approvvigionamento del materiale necessario a far ripartire la scuola con procedure semplificate e dunque accelerate. Lo stato di emergenza permette inoltre al governo di poter fissare le regole, con l’aiuto del comitato tecnico scientifico, che tengano conto di quanto potrà accadere durante le lezioni. Come ad esempio l’eventualità di uno studente o docente positivo in classe, obbligo di quarantena, misurazione della febbre, organizzazione delle gite o delle uscite dagli istituti a fini didattici. Dubbi permangono, invece, sulle modalità di effettuazione dei concorsi che potrebbero svolgersi anche telematicamente (sono previste a ottobre così come confermato dalla ministra Lucia Azzolina). Come sottolineato dalla ministra della Pa, Fabiana Dadone, si va verso la completa abolizione del cartaceo con l’adozione di supporti informatici per lo svolgimento delle prove. Sicuramente, considerata l’emergenza in atto, non ci saranno maxi preselettive: spazio, dunque, alla delocalizzazione delle procedure, da attuare grazie alle strutture pubbliche a disposizione (scuole, università etc) e legate alla residenza dei candidati. Per quanto concerne, invece, il ritorno in classe, tutto confermato per il 14 settembre.

Stato di emergenza, cosa significa

Lo stato di emergenza può essere dichiarato al verificarsi o nell’imminenza di calamità naturali o eventi connessi all’attività dell’uomo in Italia. Può essere dichiarato anche in caso di gravi eventi all’estero nei quali la protezione civile italiana partecipa direttamente.

Il Codice della Protezione Civile (Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018), ridefinisce la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale, portandola a un massimo di 12 mesi, prorogabile di ulteriori 12 mesi.

Il Consiglio dei ministri può deliberare lo stato di emergenza nazionale, senza necessità di passare per il Parlamento, per gli eventi calamitosi di tipo C. In Italia, infatti, tali eventi sono classificati in 3 tipi in base a estensione, intensità e capacità di risposta del sistema di protezione civile: il tipo A prevede una direzione degli interventi a livello comunale, il tipo B a livello provinciale e regionale, il tipo C a livello nazionale. 

Lo stato di emergenza può essere dichiarato dal Consiglio dei ministri anche come misura preventiva, ovvero “al verificarsi o nell’imminenza di calamità naturali o eventi connessi all’attività dell’uomo in Italia”. Può inoltre essere dichiarato in caso di “gravi eventi all’estero nei quali la Protezione civile italiana partecipa direttamente”.

Allo scadere dello stato di emergenza viene emanata un’ordinanza “di chiusura”, che disciplina e regola il subentro dell’amministrazione competente in via ordinaria e quindi il ritorno alla normalità.

 

 

XVIII Legislatura – Testi allegati allordine del giorno

 

Ultimo aggiornamento

2 Settembre 2020, 00:00