I.M.U. 2014 Terreni Agricoli

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge n.

Data:
14 Maggio 2015

I.M.U. 2014 Terreni Agricoli
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge n. 4/2015 “Misure urgenti in materia di esenzione IMU” (GU Serie Generale n.19 del 24-1-2015) contenente misure urgenti in materia di esenzione IMU per i terreni agricoli che va a ridefinire i parametri precedentemente fissati distinguendo a tal fine i Comuni nelle tre categorie montano, parzialmente montano e non montano come da elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il Comune di Caprarola risulta essere classificato “Comune parzialmente montano”.
La nuova disciplina prevede pertanto per i terreni siti nel Comune di Caprarola che l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) si applichi:
  1. ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;
  2. ai terreni di cui al punto precedente nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola. A seguito della emanazione della risoluzione n.2/DF del 3 febbraio 2015 si chiarisce che per poter beneficiare dell’esenzione dall’IMU di cui al presente punto il soggetto che concede il terreno in affitto o in comodato a un CD e IAP, iscritto nella previdenza agricola, deve egli stesso avere la qualifica di CD o IAP, iscritto nella previdenza agricola.

I contribuenti, che non rientrano nei parametri per l’esenzione, dovranno effettuare il versamento per l’intero anno 2014 in un’unica soluzione entro la scadenza del 10 febbraio 2015 calcolando l’importo secondo le regole di cui art. 13 comma 5 e comma 8 bis DL 201/2011 e smi, determinando il valore imponibile prendendo l’ammontare del reddito dominicale dei propri terreni risultante in catasto vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, applicando la rivalutazione del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed infine un moltiplicatore pari a 135.
L’aliquota da utilizzare per determinare l’imposta del 2014, è fissata nella misura dello 0,76 per cento (come previsto dall’art.1 c.692 della L.190/2014).
Ovviamente valgono le regole generali per quanto riguarda i terreni che nel corso dell’anno hanno subito variazioni.
Il versamento deve essere effettuato con il modello F24 ed il codice tributo da utilizzare è 3914.

 

Ultimo aggiornamento

14 Maggio 2015, 10:38