Il passaporto
Il passaporto ordinario è valido per tutti i Paesi i cui governi sono riconosciuti da quello italiano, salve le limitazioni previste dalla legge, e può essere ottenuto da tutti i cittadini della Repubblica.
Per i minori degli anni 10, tuttavia, l’uso del passaporto ordinario individuale è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato sul passaporto stesso o in una apposita dichiarazione (prodotta e sottoscritta da chi sul minore esercita la potestà genitoriale e vistata dagli organi competenti al rilascio del passaporto) il nome della persona o dell’ente cui il minore viene affidato.
I minori degli anni 16 possono in ogni caso essere iscritti nel passaporto di uno dei genitori, del tutore o di altra persona delegata ad accompagnarli.
Il passaporto viene rilasciato (e rinnovato) dalle Questure e, all’estero, dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari.
Il passaporto ha una validità di dieci anni, ma in taluni casi previsti dalla normativa vigente ad esso può essere attribuito un periodo di validità inferiore. La legge numero 3, del 16 gennaio 2003, all’art. 24, ha elevato ad anni dieci , la durata del passaporto, eliminando l’obbligo del rinnovo quinquennale. Nella fase transitoria, i documenti rilasciati prima dell’entrata in vigore della legge, potranno essere prorogatii fino a un massimo di 10 anni, dalla data di rilascio.
La relativa istanza, potrà essere presentata presso gli stessi uffici competenti per il rilascio del passaporto.
Anche prima della scadenza il passaporto può essere rinnovato per un periodo complessivamente non superiore a quello massimo previsto dalla legge (10 anni).
La domanda per il rilascio/rinnovo del passaporto, corredata della documentazione occorrente, può essere presentata:
in Italia: nel luogo di residenza, presso la locale Questura o, nei Comuni medio – grandi, presso il Commissariato di P.S. competente per circoscrizione, ovvero, in assenza di detti Uffici, presso il locale Comando Stazione dei Carabinieri o il Comune;
all’estero: presso le Rappresentanze diplomatiche e consolari.
Una novità di recente introduzione riguarda la marca da bollo da € 30,99 (lire 60.000) cc.gg. (concessioni governative) per passaporti che non deve più essere allegata alla richiesta di rinnovo, mentre sarà necessario allegarla in caso di rilascio del libretto.
E’ bene ricordare che la marca da € 30,99 (lire 60.000) vale 365 giorni il primo anno dalla data del rilascio/rinnovo del passaporto. Per gli anni successivi la scadenza delle successive marche fa riferimento alla data (giorno e mese) dell’emissione del passaporto (esempio: passaporto rilasciato il 10 aprile 2000, scadenza marca 9 aprile 2001, 9 aprile 2002, 9 aprile 2003, 9 aprile 2004).
Non è neanche più necessario apporre la marca sul passaporto nel caso ci si rechi soltanto in Paesi aderenti all’Unione Europea (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia).
Al momento della presentazione, comunque, il richiedente dovrà sottoscrivere una dichiarazione in cui viene informato che la tassa annuale sul passaporto non è più prevista per l’espatrio verso i paesi aderenti all’Unione Europea, ma che dovrà essere comunque corrisposta apponendo la marca sul passaporto qualora l’interessato lo utilizzi per recarsi in Paesi diversi da quelli aderenti all’Unione Europea.