INPS: congedo straordinario per sospensione didattica

Domanda congedo straordinario al via: l’INPS, con messaggio numero 515 del 5 febbraio 2021, fornisce ai genitori i cui figli si trovino, o si siano trovati a casa, a seguito della sospensione dell’attività didattica le indicazioni da seguire per procedere con la richiesta.

Data:
6 Febbraio 2021

INPS: congedo straordinario per sospensione didattica

Domanda congedo straordinario al via: l’INPS, con messaggio numero 515 del 5 febbraio 2021, fornisce ai genitori i cui figli si trovino, o si siano trovati a casa, a seguito della sospensione dell’attività didattica le indicazioni da seguire per procedere con la richiesta.

Il messaggio INPS fa seguito alla precedente circolare numero 2 del 12 gennaio 2021 sul congedo straordinario per i genitori, lavoratori dipendenti, degli alunni che frequentano le classi seconda o terza della scuola secondaria di primo grado i quali si trovino nelle cosiddette zone rosse.

I genitori beneficiari del congedo ricevono un’indennità del 50% della retribuzione per i giorni di chiusura delle scuole.

 

La misura si applica anche ai genitori con figli con grave disabilità per l’intero territorio nazionale che frequentino scuole di ogni ordine e grado, nonché centri diurni.

Le istruzioni presentare domanda.

Domanda INPS di congedo straordinario per sospensione didattica al via

Con il messaggio numero 515 del 5 febbraio 2021, l’INPS comunica l’apertura della procedura per per la compilazione e l’inoltro della domanda di congedo parentale straordinario.

Inps – Messaggio numero 515 del 5 febbraio 2021
Congedo straordinario di cui all’articolo 22-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per i genitori lavoratori dipendenti in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado e per i genitori lavoratori dipendenti di figli in situazione di disabilità grave, accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in caso di sospensione della didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o in caso di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale. Rilascio della procedura per la presentazione delle domande.

Tutte le informazioni relative al congedo in caso di sospensione didattica sono contenute nella circolare numero 2 del 12 gennaio 2021 a cui il messaggio fa riferimento.

L’Istituto comunica, quindi, che la compilazione e l’invio della domanda deve avvenire esclusivamente secondo le seguenti modalità:

  • attraverso il portale web dell’Istituto, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPIDCIECNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it ;
  • attraverso il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • attraverso i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

 

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Ultimo aggiornamento

6 Febbraio 2021, 00:00