INPS_30/03/2020 ricapitoliamo

RICAPITOLIAMO 30/03/2020 – INPS: PRIMO COMANDAMENTO, ARMARSI DI PAZIENZA   1INDENNITA’ 600,00€  QUANDO A partire dal pimo aprile 2020 potranno essere presentate le domande, CHI Gli autonomi, i professionisti, i co.

Data:
30 Marzo 2020

INPS_30/03/2020 ricapitoliamo
RICAPITOLIAMO
30/03/2020 – INPS: PRIMO COMANDAMENTO, ARMARSI DI PAZIENZA
 
1INDENNITA’ 600,00€
 QUANDO
A partire dal pimo aprile 2020 potranno essere presentate le domande,
CHI
Gli autonomi, i professionisti, i co.co.co, gli stagionali, gli operai agricoli e tutti coloro i quali siano iscritti alla Gestione separata Inps.
COME
Nel nostro sito tutte le indicazioni 
 
2PENSIONI
QUANDO
Anticipati i pagamenti delle pensioni:
26-31 marzo per la mensilità di aprile 2020;
27-30 aprile per la mensilità di maggio 2020;
26-30 maggio per la mensilità di giugno 2020
CHI
I pensionati
COME
Poste Italiane programma l’accesso agli sportelli dei titolari delle prestazioni in modo da scaglionare le presenze all’interno degli uffici postali. Dal 10 aprile per avere l’accredito di prestazioni pensionistiche e non pensionistiche su conto corrente, su libretto di deposito o di risparmio o su carta prepagata ricaricabile, non sarà più necessario presentare all’Inps i modelli validati dal proprio istituto o ente di credito
 
3BONUS PER SERVIZI DI ASSISTENZA E SORVEGLIANZA DEI MINORI
QUANDO
Già attivo
CHI
dipendenti del settore privato
iscritti alla Gestione separata
lavoratori autonomi iscritti all’INPS
lavoratori autonomi non iscritti all’INPS
medici
infermieri
tecnici di laboratorio biomedico
tecnici di radiologia medica
operatori sociosanitari, nonché personale dei comparti sicurezza,difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
COME
 
 
4CASSA INTEGRAZIONE
QUANDO
Già attiva
CHI
Possono richiedere la CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA COVID-19 le seguenti categorie di aziende:
 
imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
cooperative di produzione e lavoro, eccetto quelle elencate nel Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione,manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
imprese addette all’armamento ferroviario;
imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
imprese industriali che svolgono attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei,con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.
CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA COVID-19
La cassa integrazione in deroga per COVID-19, prevista dal decreto cura Italia, viene concessa per non più di 9 settimane, e a tutti i datori di lavoro del settore privato, compresi quello agricolo, pesca e del terzo, anche agli enti religiosi civilmente riconosciuti. Sono esclusi i datori di lavoro che possono accedere a CIGO, FIS o Fondi di solidarietà.
COME
La cassa integrazione in deroga è corrisposta con pagamento diretto al lavoratore.
La richiesta di integrazione salariale cassa integrazione ordinaria con causale ‘COVID-19 nazionale’ può essere richiesta attraverso il portale web dell’Inps, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane.
 
5SOSPENSIONE MUTUO PRIMA CASA
A seguito della firma del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, viene esteso il diritto al fondo Gasparrini, relativo ai mutui per l’acquisto della prima casa a tutte le persone che versano in uno stato di fragilità, a causa dell emergenza sanitaria del Covid 19.
 
Prevista la sospensione del pagamento delle rate
di 6 mesi nel caso in cui la sospensione o la riduzione orario del lavoro sia compresa tra 30 e 150 giorni lavorativi
di 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di
lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi
consecutivi;
di 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di
lavoro ha una durata superiore di 303 giorni lavorativi consecutivi.
 
Ferma restando la durata massima complessiva di 18 mesi, la
sospensione può essere reiterata, anche per periodi non
continuativi, entro i limiti della dotazione del Fondo
un massimo di 18 mesi.
 
Estensione a tutti lavoratori dipendenti che hanno subìto una sospensione del lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni e per tutti i lavoratori autonomi che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019
 
non è prevista la presentazione dell’ISEE
il Fondo supporterà il 50% degli interessi che matureranno nel corso della sospensione.
 
Per ottenere la sospensione del mutuo è sufficiente presentare in banca la domanda con tutta la documentazione richiesta, che sarà disponibile (aggiornata e semplificata) a partire da lunedì 30 marzo sul sito internet del Ministero dell’Economia e delle finanze.
 
 

 

Ultimo aggiornamento

30 Marzo 2020, 00:00