INPS_Circolare n.102 REM

Il Reddito di emergenza (di seguito Rem), istituito con il decreto-legge 19 maggio 2020, n.

Data:
11 Settembre 2020

INPS_Circolare n.102 REM

Il Reddito di emergenza (di seguito Rem), istituito con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è una misura straordinaria di sostegno al reddito introdotta per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica causata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in possesso dei requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali indicati all’articolo 82 del decreto stesso.

L’articolo 23 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ha previsto, fermo restando quanto già eventualmente erogato ai sensi dell’articolo 82 del citato decreto-legge n. 34/2020 il riconoscimento, a domanda, di una ulteriore mensilità di Rem che verrà erogata ai nuclei familiari – in possesso dei requisiti di legge – che presenteranno nuova domanda, indipendentemente dall’avere già richiesto, ed eventualmente ottenuto, il beneficio previsto dall’articolo 82 del decreto-legge n. 34/2020.

Con la presente circolare, il cui contenuto è stato condiviso con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si illustrano i nuovi aspetti normativi della misura, con particolare riferimento a modi e tempi della richiesta, nonché requisiti per l’accesso e rapporti con altre prestazioni ed altri redditi.

Ai fini della concessione della mensilità del Rem, l’articolo 23, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 104/2020 sancisce che il beneficio verrà corrisposto ai nuclei che abbiano avuto un valore del reddito familiare, nel mese di maggio 2020, inferiore a una soglia pari all’ammontare di cui all’articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34/2020. Inoltre, il successivo comma 4 dello stesso articolo 23 prevede che, per quanto non previsto dal medesimo articolo, trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 82 del decreto-legge n. 34/2020, ove compatibile. Pertanto, in base a quanto previsto dalle norme citate, l’ulteriore mensilità di Rem è riconosciuta ai nuclei familiari in possesso congiuntamente, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti indicati nel documento allegato

 

Allegati

Ultimo aggiornamento

6 Luglio 2021, 16:03