INPS_indennita’ a favore dei lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali

  Indennità per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 a favore dei lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali danneggiati dal virus Covid-19 e non coperti da altre tutele.

Data:
15 Agosto 2020

INPS_indennita’ a favore dei lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali

 

Indennità per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 a favore dei lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali danneggiati dal virus Covid-19 e non coperti da altre tutele. Istruzioni contabili e fiscali. Variazioni al piano dei conti.

Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in materia di indennità Covid-19, per i mesi marzo, aprile e maggio 2020, per i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali le cui attività lavorative sono state colpite dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno presentato, per il mese di marzo 2020, domanda per l’indennità di cui all’articolo 29 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 (cd. ”Decreto Cura Italia”) e che non hanno beneficiato della relativa indennità in quanto privi della qualifica di stagionale, si fa presente quanto segue.

Le predette domande, respinte esclusivamente con la motivazione della assenza della qualifica di stagionale legislativamente prevista, verranno riesaminate d’ufficio dall’INPS al fine di consentire la verifica dei requisiti di accesso – per i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali – alla indennità di cui all’articolo 2, comma 2, del D.I. in argomento, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

La categoria di lavoratori di cui sopra, pertanto, ai fini del riconoscimento dell’indennità di cui all’articolo 2, comma 2, del D.I. n. 12 del 13 luglio 2020, non dovrà presentare alcuna domanda in quanto verrà considerata utile quella già presentata ai sensi dell’articolo 29 del Decreto Cura Italia – ancorché respinta con la motivazione di cui sopra – e l’erogazione avverrà secondo le modalità di pagamento già indicate nella domanda di cui sopra. I lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno invece presentato domanda per il riconoscimento dell’indennità Covid-19 di cui all’articolo 29 del richiamato Decreto Cura Italia, per l’accesso all’indennità di cui all’articolo 2, comma 2 del decreto ministeriale n. 12 del 13 luglio 2020, dovranno presentare apposita domanda con le seguenti modalità.

Stante il carattere emergenziale della indennità in argomento, i potenziali fruitori della stessa possono accedere al servizio dedicato con modalità di identificazione più ampie e facilitate rispetto al regime ordinario, utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS.

In sintesi, le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sopra descritte sono attualmente le seguenti:

• PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo);

• SPID di livello 2 o superiore;

• Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);

• Carta nazionale dei servizi (CNS).

Circolare numero 94 del 14-08-2020

 

Ultimo aggiornamento

6 Luglio 2021, 16:09