INPS_Messaggio 3137/20

Al via le domande di Cassa integrazione in deroga (Cigd) per gli sportivi professionisti.

Data:
26 Agosto 2020

INPS_Messaggio 3137/20

Al via le domande di Cassa integrazione in deroga (Cigd) per gli sportivi professionisti. Con il messaggio n. 3137/20, l’Inps ha reso nota la disponibilità, sul proprio sito, dell’applicativo informatico per la trasmissione delle richieste relative al particolare trattamento in favore dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo pensione sportivi professionisti.

Per proporre la domanda le associazioni sportive dovranno collegarsi al portale dell’Istituto e accedere ai Servizi OnLine disponibili per “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, sezione “Cig e Fondi di solidarietà”, opzione “Cig in deroga Inps”, all’interno della quale è presente la “deroga Inps Sportivi”.

La domanda

La trasmissione della domanda prevede l’inserimento della matricola aziendale e del periodo di sospensione, mentre le altre scelte (tipo richiesta e tipo pagamento) sono preimpostate e non modificabili.

Le istanze possono essere inoltrate solo da aziende aventi Codice statistico contributivo (Csc) 1.18.08 e che, pur trattandosi di una prestazione a pagamento diretto Inps, in questa prima fase di operatività non è possibile richiedere l’anticipazione del 40% delle ore autorizzate.

La domanda andrà corredata all’elenco dei beneficiari, da allegare in formato “csv” e, ove previsto, dell’accordo sindacale in formato “pdf”.

Salve le domande alle Regioni

La disciplina relativa al trattamento in deroga per gli sportivi professionisti con rapporto dipendente, introdotta dall’articolo 97, comma 8, del Dl n. 34/20 (legge n. 77/20) è stata rivisitata dal Dl n. 104/20. L’articolo 2 del decreto Agosto ha infatti collocato la relativa regolamentazione nell’ambito della disciplina sulla Cigd di cui all’articolo 22 del Dl n. 18/20 (legge n. 27/20) e successive modifiche, ha contestualmente abrogato il citato articolo 97, comma 8, del Dl n. 34/20 e ha assegnato la competenza decisionale sulle relative istanze all’Inps.

Tuttavia, la norma ha anche fatto salve le richieste inoltrate dalle associazioni sportive alle Regioni e da queste ultime autorizzate sulla base degli stanziamenti disponibili.

I limiti di reddito

Il medesimo articolo 2 del Dl n. 104/20 ha, altresì, individuato il limite reddituale che consente l’accesso allo strumento di sostegno (50mila euro) nelle retribuzioni contrattuali lorde, percepite dagli interessati nella stagione sportiva 2019-2020, che potranno essere dichiarate direttamente dalle associazioni all’Inps. A tale riguardo è previsto che, tramite apposite convenzioni, le Federazioni sportive e l’Inps potranno scambiarsi le informazioni utili alla corretta gestione della misura di sostegno.

Il novellato impianto normativo, nel mantenere la validità delle domande inoltrate alle Regioni, prevede inoltre che Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con riferimento alle associazioni sportive aventi sede nei propri territori, potranno autorizzare, nei limiti delle disponibilità finanziarie disponibili rispetto a quelle già assegnate, periodi fino a 13 settimane.

I tempi

Per le associazioni sportive ubicate nel resto del Paese, la durata dei trattamenti di Cigd resta fissata in nove settimane complessive. In relazione alla citata modifica legislativa, le domande già inviate alle Regioni o alle Province autonome non devono essere nuovamente proposte all’Inps.

Riguardo al periodo oggetto di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa per il quale trova applicazione il trattamento in deroga si ritiene che restino valide le precedenti indicazioni, che lo collocavano nell’arco temporale compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 ottobre 2020.

Il termine di invio

Infine, per quanto attiene al termine di invio delle domande e al relativo regime decadenziale, l’Inps scioglie la riserva formulata in precedenza (cfr. messaggio n.2091/20) e precisa che, per non incorrere nella decadenza, le domande riferite ai periodi pregressi vanno trasmesse entro il prossimo 21 settembre; mentre, a reg

ime, si applica la normale scadenza; vale a dire entro la fine del mese successivo.

Messaggio numero 3137 del 21-08-2020

 

Ultimo aggiornamento

26 Agosto 2020, 00:00