INPS_Rinnovo Reddito di Cittadinanza precisazioni

Reddito di Cittadinanza. Presentazione domanda di rinnovo al termine del godimento delle 18 mensilità.

Data:
8 Ottobre 2020

INPS_Rinnovo Reddito di Cittadinanza precisazioni

Reddito di Cittadinanza. Presentazione domanda di rinnovo al termine del godimento delle 18 mensilità. Precisazioni su nuova domanda e prima domanda

 

1. Presentazione di domanda di rinnovo

Il Reddito di cittadinanza (Rdc) è riconosciuto per il periodo durante il quale il nucleo familiare richiedente si trova nelle condizioni previste dall’articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, come modificato dalla legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, e, in ogni caso, per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi(art. 3, comma 6, del D.L. n. 4/2019). La normativa prevede che il Rdc possa essere rinnovato, previa sospensione dell’erogazione del beneficio per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non opera invece per la Pensione di cittadinanza.

Nel mese di settembre 2020 i nuclei familiari che hanno beneficiato della prestazione senza soluzione di continuità fin dalla prima erogazione (aprile 2019) hanno ricevuto la diciottesima mensilità e pertanto la domanda è stata posta in stato “Terminata”.

Tali nuclei potranno quindi (a partire dal mese di ottobre 2020) presentare la domanda di rinnovo di Rdc.

Si evidenzia che, ai sensi dell’articolo 4, comma 8, lett. b), punto 5), del D.L. n. 4/2019, “in caso di rinnovo del beneficio ai sensi dell’articolo 3, comma 6, deve essere accettata, a pena di decadenza dal beneficio, la prima offerta utile di lavoro congrua ai sensi del comma 9”.

Si forniscono di seguito indicazioni operative relativamente al computo della completa fruizione (18 mensilità) del Rdc, laddove il periodo massimo venga raggiunto con la fruizione di due o più domande.

Si precisa, inoltre, che anche per la presentazione delle domande di rinnovo, così come per la presentazione delle prime domande e delle nuove domande, sono operativi i seguenti canali telematici:

– tramite il gestore del servizio integrato di cui all’articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Poste Italiane S.p.A.);

– accedendo in via telematica, tramite SPID, al sito www.redditodicittadinanza.gov.it;

– presso i centri di assistenza fiscale di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

– presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152;

– tramite il sito www.INPS.it, con PIN dispositivo, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica. Si ricorda che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più PIN.

2. Variazione della composizione del nucleo familiare

Nel caso in cui il nucleo familiare subisca una variazione nel periodo di fruizione del beneficio, il limite temporale di 18 mesi si applica al nucleo modificato, ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi in seguito alla variazione. Resta ferma naturalmente la necessità di mantenere tutti i requisiti di legge, come pure l’obbligo di presentare una DSU aggiornata entro due mesi dalla variazione (art. 3, comma 12, del D.L. n. 4/2019).

In tali casi, dunque, si rende necessaria la presentazione di una nuova domanda, atteso che la prestazione decade d’ufficio dal mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione ai fini ISEE aggiornata.

Al contrario, non dovrà essere proposta una nuova domanda nel caso in cui la variazione consista in un decesso o in una nuova nascita.

Si riportano, a titolo esemplificativo, due casi possibili di variazione del nucleo legata ad una nuova nascita o all’uscita di un componente maggiorenne.

Esempio n. 1: variazione con nuova nascita

Nel nucleo familiare beneficiario di Rdc dal mese di aprile 2019, composto da due coniugi e da due figli minori, si registra a gennaio 2020 l’ingresso di un nuovo nato, correttamente inserito in DSU.

La prestazione prosegue in questo caso fino a settembre 2020, ferma restando la verifica della permanenza dei requisiti.

Esempio n. 2: variazione con uscita di un componente maggiorenne

Nel nucleo familiare beneficiario di Rdc dal mese di maggio 2019, composto da due coniugi e da due figli, di cui uno maggiorenne, si verifica a luglio 2020 l’uscita del figlio maggiorenne, che autodichiara un nuovo nucleo familiare avendo iniziato un’attività lavorativa in una diversa città, con cambio di residenza.

La domanda in questo caso decade al momento della variazione del nucleo, nel mese di luglio 2020 (dopo 14 mesi di erogazione). Nel caso in cui il nucleo residuo e/o il nuovo nucleo monocomponente presentino una nuova domanda di Rdc, avrebbero diritto ad altri 4 mesi di prestazione, dopo i quali raggiungerebbero il diciottesimo mese di erogazione e la domanda andrebbe in stato “Terminata”.

Si precisa che, nel caso in cui la domanda di reddito di cittadinanza venga presentata da un nucleo familiare i cui membri hanno percepito un numero diverso di mensilità, nel computo temporale ai fini del raggiungimento del tetto massimo di 18 mensilità si considera il periodo di Rdc percepito dal componente o dai componenti il nucleo, anche minorenni, che ne hanno usufruito in misura maggiore.

3. Variazione della situazione economica del nucleo e mancato rispetto dei requisiti economici

In caso di interruzione della fruizione, ai sensi dell’articolo 3, comma 14, del D.L. n. 4/2019, il beneficio può essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto, salvo che l’interruzione non sia dovuta all’applicazione di sanzioni.

Nel solo caso in cui l’interruzione sia motivata da un incremento del reddito familiare derivato da una nuova attività lavorativa, e la nuova istanza venga presentata trascorsi almeno 12 mesi dall’interruzione, la presentazione della stessa ha valore di prima domanda e pertanto potrà essere erogata, sussistendone i requisiti di legge, fino a 18 mensilità.

Per quest’ultimo caso si riportano, a titolo esemplificativo, due possibili casi di applicazione della norma.

Esempio n. 1

Il nucleo familiare monocomponente, beneficiario di Rdc dal mese di aprile 2019, nel corso del mese di marzo 2020 comunica l’avvio di un’attività lavorativa dipendente che comporta l’interruzione del beneficio per superamento del valore del reddito familiare (dopo 12 mesi di percezione di Rdc). A gennaio 2021, al termine dell’attività lavorativa, il nucleo presenta una nuova domanda di Rdc. Poiché non sono trascorsi dodici mesi dalla precedente interruzione, la domanda, se accolta, avrà una durata di sole sei mensilità (cioè fino al raggiungimento dei 18 mesi complessivi).

Esempio n. 2

A parità di condizioni, se il nucleo richiede il Reddito di cittadinanza nel corso del mese di giugno 2021, quindi dopo il decorso di dodici mesi dall’interruzione della prima domanda, la stessa se accolta potrà essere erogata, sussistendone i requisiti di legge, fino a 18 mensilità, equivalendo a prima domanda.

4. Presentazione di domanda di Reddito di cittadinanza dopo un provvedimento di revoca o di decadenza sanzionatoria

L’articolato sistema di sanzioni che regola il Rdc (art. 7 del D.L. n. 4/2019) prevede che, in caso di revoca o decadenza, è possibile presentare una nuova domanda da parte del richiedente o di un altro componente il nucleo familiare decorsi 18 mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza. Laddove nel nucleo familiare siano presenti componenti minorenni o con disabilità (come definita a fini ISEE), il termine è abbreviato a sei mesi.

Tale norma, letta in combinato disposto con la previsione dell’articolo 3, comma 14, del D.L. n. 4/2019, che esclude il meccanismo di computo delle mensilità pregresse in caso di applicazione di sanzioni, comporta che la domanda di Rdc, se presentata e accolta dopo un provvedimento di revoca o di decadenza sanzionatoria, dà diritto alla prestazione fino a 18 mensilità, alla stregua di prima domanda.

Si precisa che nel calcolo delle mensilità si computano anche quelle eventualmente non riscosse per effetto di sanzioni che comportino la decurtazione di una o più mensilità (art. 7, commi 7, 8 e 9, del D.L. n. 4/2019).

Nel caso in cui l’erogazione del beneficio sia stata sospesa perché il nucleo familiare beneficiario ha rinnovato l’ISEE dopo il 31 gennaio, si ricorda che, una volta presentato il nuovo ISEE e verificata la persistenza dei requisiti, sono state erogate le mensilità arretrate e pertanto la sospensione non ha influito sulla decorrenza maturata del beneficiario.

Con riferimento, infine, alle fattispecie in cui il godimento del beneficio si interrompa prima del completamento dei 18 mesi previsti dalla normativa, ad esempio in caso di rinuncia oppure per tutte quelle situazioni regolarmente comunicate con il modello “Rdc-com esteso” che danno luogo alla perdita dei requisiti, si chiarisce che si terrà traccia dei periodi già fruiti per un periodo massimo di 5 anni dal termine di conclusione della misura. Conseguentemente, decorso tale termine, nel caso venga presentata una nuova richiesta, questa sarà considerata come prima domanda, con erogazione del beneficio, al ricorrere dei prescritti requisiti di legge, per un massimo di 18 mensilità.

 

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Ultimo aggiornamento

6 Luglio 2021, 15:59