Ministero della Salute_Ordinanza 16/08/2020

Domenica 16 agosto, in seguito all’aumento dei contagi di coronavirus in Italia, il ministero della Salute ha emanato un’ordinanza con la quale dispone la chiusura — almeno fino al 7 settembre — dei locali da ballo e delle discoteche, e una stretta nell’uso delle mascherine.

Data:
16 Agosto 2020

Ministero della Salute_Ordinanza 16/08/2020

Domenica 16 agosto, in seguito all’aumento dei contagi di coronavirus in Italia, il ministero della Salute ha emanato un’ordinanza con la quale dispone la chiusura — almeno fino al 7 settembre — dei locali da ballo e delle discoteche, e una stretta nell’uso delle mascherine. Qui sopra, il testo integrale dell’ordinanza, le cui disposizioni trovate anche nelle righe che seguono.

 

 

Il ministero della Salute (…) dispone la seguente ordinanza

Art. 1 (Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria)
1.Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, citato in premessa, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 sono adottate le seguenti ulteriori prescrizioni:
a) è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;
b) sono sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.

2. Relativamente ai punti a) e b) non sono ammesse deroghe con ordinanze regionali.

Art. 2 (Disposizioni finali)
1. Alle disposizioni di cui alla presente ordinanza si applica quanto previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
2. La presente ordinanza produce effetti dal 17 Agosto 2020 sino all’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e comunque non oltre il 7 settembre 2020.
3. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

 

 

 

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Ultimo aggiornamento

16 Agosto 2020, 00:00