Ministero della salute_Ordinanza n.172 09/07/2020 aggiornata al 16/07/2020
vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nei seguenti Paesi: a) Armenia; b) Bahrein; c) Bangladesh; d) Brasile; e) Bosnia Erzegovina; f) Cile; g) Kuwait; h) Macedonia del Nord; i) Moldova; j) Oman; l) Panama; m) Peru'; n) Repubblica Dominicana.
Data:
17 Luglio 2020
vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nei seguenti Paesi: a) Armenia; b) Bahrein; c) Bangladesh; d) Brasile; e) Bosnia Erzegovina; f) Cile; g) Kuwait; h) Macedonia del Nord; i) Moldova; j) Oman; l) Panama; m) Peru'; n) Repubblica Dominicana.
In deroga al comma 1, e' comunque consentito l'ingresso in Italia delle persone di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), dell'ordinanza del Ministro della salute 30 giugno 2020, con residenza anagrafica in Italia da data anteriore a quella del presente decreto.
1. Ogni ingresso nel territorio nazionale da qualsiasi Stato o territorio estero e' condizionato al rilascio al vettore e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli della dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1, e di cui all'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, integrata con l'indicazione di non aver soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti nei Paesi di cui al comma 1.
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16/07/2020
Stop agli ingressi in Italia da Serbia, montenegro e Kosovo e a tutti coloro che hanno visitato i paesi della lista negli ultimi 14 giorni
Ultimo aggiornamento
17 Luglio 2020, 00:00