Ministero dell’Interno_Circolare 27/10/2020
Raccomandazioni Rientra nel novero delle suddette previsioni l’articolo in epigrafe, con il quale viene fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto, pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
Data:
27 Ottobre 2020
Raccomandazioni
Rientra nel novero delle suddette previsioni l’articolo in epigrafe, con il quale viene fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto, pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
Per quanto riguarda il ricevimento di ospiti presso la propria abitazione, il d.P.C.M. in commento rafforza la raccomandazione riferita al medesimo contesto contenuta nel precedente provvedimento presidenziale. Tenuto conto della stringente necessità di prevenire la diffusione del virus, che può essere agevolata da contatti occasionali anche tra familiari non conviventi, e pertanto di adeguare i propri comportamenti, anche nella sfera privata, a un principio di massima cautela, viene raccomandato che nelle abitazioni private si eviti di ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Va da sé che anche ove ricorrano tali particolari circostanze andranno seguite le regole prudenziali legate all’uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree. Si ribadisce, a beneficio dell’attività degli organi accertatori, che le previsioni del d.P.C.M. esplicitate in forma di raccomandazione non determinano, nel caso di comportamenti difformi, l’irrogazione di sanzioni.
Parchi tematici e di divertimento
La disposizione in epigrafe sospende le attività dei parchi tematici e di divertimento.
Attività sportiva
Rispetto al precedente regime, sono quindi ora oggetto di sospensione anche le manifestazioni sportive di interesse regionale
Occorre chiarire che la disposizione riguardante la sospensione delle attività che si svolgono nelle palestre e nelle piscine, o in impianti e strutture similari, va letta in combinato disposto con l’ultimo inciso contenuto nella lett.e ), il quale consente agli atleti professionisti e non professionisti degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di interesse nazionale, lo svolgimento in tali impianti e strutture delle competizioni e delle sessioni di allenamento, purché esse avvengano a porte chiuse e nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.
Inoltre, sempre per tali attività sportive vengono sospese non solo le gare e le competizioni ludico-amatoriali, confermando quanto già disponeva il precedente d.P.C.M., ma altresì tutte le altre attività connesse, praticate a livello dilettantistico di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento; sicché sono ricomprese nella generale sospensione anche le attività di allenamento svolte in forma individuale.
Si precisa, infine, che la sospensione dei centri, culturali, sociali e ricreativi, prevista nella lett. f), determina la conseguente sospensione dell’eventuale somministrazione di alimenti e bevande effettuata, a beneficio dei soci o di frequentatori occasionali, in funzione dell’attività svolta nei suddetti centri.
Sale giochi. sale scommesse, sale bingo e casinò
Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo, già precedentemente sottoposte a restrizioni relative agli orari di apertura e chiusura, per effetto della citata disposizione sono ora del tutto sospese. Tale sospensione viene peraltro estesa anche ai casinò.
Feste: sagre e fiere
Diversamente da prima, il divieto di tenere feste, nei luoghi al chiuso e all’aperto, riguarda anche quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose, e non conosce eccezioni connesse al numero dei partecipanti.
Impianti nei comprensori sciistici
In base a tale articolo è disposta in via generale la chiusura di tali impianti, salvo che non siano utilizzati da atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dagli Organismi di settore indicati dalla stessa norma. Detti impianti sono aperti anche agli sciatori amatoriali, solo nei casi in cui siano state adottate apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico.
Allegati
Ultimo aggiornamento
27 Ottobre 2020, 00:00