Ministero dell’Interno_Circolare Circolare 16 ottobre 2020

Chiarimenti Utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie; distanziamento interpersonale (art.

Data:
17 Ottobre 2020

Ministero dell’Interno_Circolare Circolare 16 ottobre 2020

Chiarimenti

Utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie; distanziamento interpersonale (art. 1, commi 1, 2 e 6, lett. e)

Al riguardo, si precisa che nell’attività motoria, cui è riferito l’obbligo in questione, non vanno ricomprese alcune attività svolte all’aperto che, in ragione del loro particolare dispendio energetico, sono invece riconducibili all’attività sportiva e, quindi, parimenti esentate. Conseguentemente, pratiche quali jogging, footing, trekking, nordic walking o altre forme di camminata sportiva, qui citate a mero titolo esemplificativo, potranno continuare a svolgersi senza utilizzo della mascherina, purché ciò avvenga in condizioni tali da garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri, come espressamente ribadito, per ogni attività sportiva, dall’art. 1, comma 6, lett. d), del nuovo d.P.C.M.. Lo stesso dicasi per i conducenti di biciclette, anche a “pedalata assistita”, per i quali ricorrono, dato l’impegno fisico richiesto dall’uso del mezzo, condizioni non dissimili.

Il comma 1, al fine di valutare la sussistenza o meno dell’obbligo di utilizzo della mascherina, dà inoltre rilievo alle “caratteristiche dei luoghi” o alle “circostanze di fatto” che garantiscano “in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi”, fermo restando il diverso obbligo, che non conosce eccezioni, di avere sempre con sé tale dispositivo di protezione. Sicché anche l’attività motoria, al pari di ogni altro tipo di attività, purché effettuata nelle condizioni suddette, è esonerata dall’obbligo di utilizzo della mascherina.

La disposizione in commento reca, infine, la raccomandazione, che rappresenta un’indicazione prudenziale, a utilizzare i dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private, allorché si sia in presenza di persone non conviventi.

Eventi e competizioni sportive (art.1, comma 6, lett. e)

Il principale profilo di novità sta nel fatto che, diversamente dalla precedente disciplina, quella attuale elimina la distinzione tra eventi sportivi di minore entità ed eventi di rilievo nazionale e internazionale (cfr. art. 1, comma 6, lett. e) ed f) del d.P.C.M. 7 agosto 2020), pervenendo a un’omogeneizzazione del regime regolatorio.

Le esigenze poste, tuttavia, dalla necessità di evitare concentrazioni di folla e, quindi, situazioni di potenziale attenuazione del rispetto della distanza interpersonale, con incremento del rischio di contagio, si correlano alla previsione secondo la quale la presenza di pubblico è ammessa, anche per gli impianti di capienza potenzialmente superiore, non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per le manifestazioni sportive all’aperto, e di 200 per quelle che si svolgono in luoghi chiusi.

Sport di contatto (art. 1, comma 6, lett.g)

Per effetto della disposizione in epigrafe, lo svolgimento degli sport di contatto – individuati con decreto del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020, anch’esso pubblicato sulla G.U., S.G. n. 253 dello stesso giorno – è consentito unicamente da parte delle società professionistiche e ? a livello sia agonistico che di base ? delle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Ricadono, invece, in una generale previsione di divieto tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse (quindi anche le sedute di allenamento) ai predetti sport di contatto aventi carattere amatoriale

Spettacoli aperti al pubblico (art. 1, comma 6, lett. m)

In tema di spettacoli aperti al pubblico – per cui continua ad applicarsi il limite di 1000 spettatori per gli spettacoli all’aperto e di 200 per quelli in luogo chiuso – si segnala, quale profilo innovativo, la previsione recata nella parte finale della disposizione in commento che, con riguardo alla facoltà delle Regioni e delle Province autonome di fissare un diverso numero massimo di spettatori, ricorrendo le condizioni previste dalla norma, stabilisce che occorra acquisire l’intesa con il Ministro della Salute. Sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate in materia dalle Regioni e dalle Province autonome.

Feste (art. 1, comma 6, lett. n)

La disposizione di cui trattasi, nel confermare la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, aggiunge il divieto di svolgimento di feste, nei luoghi al chiuso e all’aperto. Si precisa che nell’ambito del divieto rientrano i luoghi pubblici e aperti al pubblico, nonché i luoghi privati, con esclusione del proprio domicilio o dimora.

La stessa disposizione consente, in via di eccezione, che possano tenersi feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Viaggi d’istruzione e altre iniziative didattiche (art. 1, comma 6, lett. s)

Ancora nell’ottica della limitazione delle occasioni di aggregazione, potenziali fonti di diffusione del contagio, il d.P.C.M. stabilisce la sospensione, con talune specifiche eccezioni, dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Servizi di ristorazione (art. 1, comma 6, lett. ee)

Il d.P.C.M. in commento introduce alcune limitazioni orarie per le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), stabilendo che esse sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21 in assenza di tale modalità di consumazione. Per quanto riguarda il rispetto dei limiti orari introdotti, appare opportuno sottolineare che la loro osservanza non viene meno qualora si consenta agli avventori un ragionevole, contenuto margine temporale per completare la consumazione.

Mentre per la ristorazione con la consegna a domicilio non vi è alcun profilo innovativo da segnalare, per la ristorazione con asporto il provvedimento stabilisce che la consumazione non possa avvenire sul posto o “nelle adiacenze” dei relativi esercizi dopo le ore 21, ferma restando la distanza interpersonale di almeno un metro.

Resta fermo che la ristorazione d’asporto, al pari di quella con consegna a domicilio, è sempre consentita senza limiti di orario.

 

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Ultimo aggiornamento

17 Ottobre 2020, 00:00