Modifiche al DPCM del 22/03/2020
26/03/2020 1. L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22marzo 2020 è sostituito dall’allegato 1 del presente decreto.
Data:
26 Marzo 2020
26/03/2020
1. L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
marzo 2020 è sostituito dall’allegato 1 del presente decreto.
2. Per le attività di seguito elencate si applicano le seguenti ulteriori prescrizioni:
a) le “Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)” (codice ATECO 78.2) sono
consentite nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal
presente decreto ministeriale;
b) le “Attività dei call center” (codice ATECO 82.20.00) sono consentite limitatamente alla
attività di “call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite
operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer-
telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini,
fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami” e, comunque,
nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto
ministeriale;
c) le “Attività e altri servizi di sostegno alle imprese” (codice ATECO 82.99.99) sono consentite
limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.
3. In conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 22 marzo 2020, le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto
completano le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione
della merce in giacenza.
Art. 2
(Disposizioni finali)
- Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 26 marzo 2020 DM-MiSE-25-03-20.pdf
Ultimo aggiornamento
26 Marzo 2020, 00:00