Ordinanza Ministero della Salute 20/03/2020

Ministero della Salute emana la seguente ordinanza: allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 sono adottate sull’intero territorio nazionaliìe  le seguenti misure:       a)è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici; b) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona; c) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consiunarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; d) nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

Data:
20 Marzo 2020

Ordinanza Ministero della Salute 20/03/2020
Ministero della Salute emana la seguente ordinanza:
allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 sono adottate
sull’intero territorio nazionaliìe 
le seguenti misure:
 
 
 
a)è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
b) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere
individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel
rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
c) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle
stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con
esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto
da consiunarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti,
con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un
metro;
d) nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o
seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale,
comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

 

 

 

20032020.pdf

 

Ultimo aggiornamento

20 Marzo 2020, 00:00