Protezione Civile_Ordinanza

DISPONE   Articolo 1 (Assistenti civici a supporto dei Comuni per l’attuazione delle misure di prevenzione e di contenimento del diffondersi dell’agente virale COVID-19)   Per le finalità di cui in premessa, i Comuni possono avvalersi dei soggetti denominati “assistenti civici”, per supportare gli stessi nell’attuazione delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, in considerazione del graduale rientro alle ordinarie condizioni di vita della popolazione e di ripresa delle attività economiche e produttive ovvero di altre attività di utilità sociale.

Data:
24 Maggio 2020

Protezione Civile_Ordinanza

DISPONE

 

Articolo 1

(Assistenti civici a supporto dei Comuni per l’attuazione delle misure di prevenzione e di contenimento del diffondersi dell’agente virale COVID-19)

 

Per le finalità di cui in premessa, i Comuni possono avvalersi dei soggetti denominati “assistenti civici”, per supportare gli stessi nell’attuazione delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, in considerazione del

  1. graduale rientro alle ordinarie condizioni di vita della popolazione e di ripresa delle attività economiche e produttive ovvero di altre attività di utilità sociale.
  2. Ai fini di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile individua gli aderenti all’iniziativa, sulla base di apposita procedura a cui possono partecipare, su base volontaria, tutti i soggetti maggiorenni e residenti o domiciliati in Italia.
  3. Gli assistenti civici, nel numero massimo di 60.000 unità, così come individuati al comma 2, prestano il loro supporto a titolo gratuito, sino ad un massimo di 16 ore settimanali, sulla base delle indicazioni fornite da ciascun Comune nel quale operano. Durante la prestazione di tali attivtà, agli assistenti civici non sono disposte restrizioni agli spostamenti nell’ambito del territorio comunale.
  4. Gli assistenti civici possono operare per un periodo di tempo massimo che non può andare oltre il termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.
  5. Il Dipartimento della protezione civile trasmette ad ANCI l’elenco di chi ha presentato domanda ai sensi del comma 2, suddiviso per i Comuni in cui gli stessi soggetti abbiano dichiarato la loro dimora abituale. L’ANCI provvede, sulla base di tali elenchi, a definire eventuali criteri per l’individuazione da parte dei Comuni degli effettivi partecipanti all’iniziativa ed a restituire al Dipartimento della protezione civile il quadro numerico, Comune per Comune, dei soggetti avviati all’iniziativa. Inoltre, ANCI garantisce supporto ai Comuni per la gestione del progetto, durante l’intero periodo di attuazione dell’iniziativa.
  6. Ai fini delle attività di cui al presente articolo i Comuni, con determina dirigenziale o altro atto amministrativo provvedono:
  7. a) a stabilire, sulla base degli eventuali criteri individuati da ANCI, il fabbisogno degli assistenti civici di cui al comma 1 ed individuano i soggetti da avviare alle attività;
  8. b) ad attivare, per via telematica attraverso la procedura “diamoci una mano” sul sito INAIL, in favore dei predetti assistenti civici, la copertura dei rischi per infortuni, comunicando i nominativi dei soggetti avviati a tale attività, i giorni di effettivo impiego che non potranno comunque essere superiori a tre alla settimana, nel rispetto del limite delle 16 ore settimanali di attività, ed a stipulare apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse previste dall’articolo 2, comma 1;
  9. c) a presentare denuncia all’INAIL in caso di infortunio del partecipante all’iniziativa, nonché, ove necessario, ad azionare la polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi precedentemente stipulata in caso di eventi che lo richiedano;
  10. d) alla pianificazione, all’organizzazione, alla formazione, ove necessaria, e al coordinamento e monitoraggio delle attività svolte dagli assistenti civici nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
  11. e) a dotare, attraverso i propri canali di approvvigionamento, gli assistenti civici, al fine di una loro immediata individuazione, di una casacca o fratino nel quale sia riportata la scritta “assistente civico” sul retro ed il logo della Protezione civile nazionale, dell’ANCI e del Comune sul fronte secondo l’esecutivo di stampa che sarà reso disponibile dal Dipartimento della protezione civile ai Comuni, per il tramite di ANCI.  

 

Ultimo aggiornamento

24 Maggio 2020, 00:00