Regione Lazio_Delibera n.345

Approvata dalla Giunta la delibera contenente le linee guida esplicative ed attuative per il contributo a fondo perduto per un “buono vacanza” a favore delle vittime di violenza, con o senza figli minori, ospiti presso le case rifugio della rete regionale.

Data:
11 Giugno 2020

Regione Lazio_Delibera n.345

Approvata dalla Giunta la delibera contenente le linee guida esplicative ed attuative per il contributo a fondo perduto per un “buono vacanza” a favore delle vittime di violenza, con o senza figli minori, ospiti presso le case rifugio della rete regionale.  Un investimento complessivo di € 100.000,00.

1) FINALITA ED OGGETTO

La Regione sostiene interventi e misure di cui all’articolo 2 della legge regionale n. 4 del 2014 volti a prevenire e a contrastare ogni forma e grado di violenza morale, fisica, psicologica, psichica, sessuale, sociale ed economica nei confronti delle donne, nella vita pubblica e privata, comprese le minacce, le persecuzioni e la violenza assistita.

In questi ultimi anni la Regione si è dotata di un sistema strutturale ed articolato di contrasto alla violenza maschile contro le donne. Pertanto ha rafforzato e allargato la rete delle Case di Rifugio sul territorio laziale che sono strutture dedicate, a indirizzo segreto, che forniscono alloggio sicuro, con l’obiettivo di proteggere le donne che hanno subito violenza e i/le loro figli/figlie e di salvaguardarne l’incolumità fisica e psichica;

A causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, anche le donne vittime di violenza con o senza figli minori ospiti nelle case di rifugio hanno rispettato la normativa e il distanziamento sociale che ha accentuato il disagio già vissuto per altre vicissitudini .

Dopo un lungo periodo di isolamento, per garantire e tutelare un certo benessere psicofisico alle donne vittime di violenza e i lori figli minori ospiti presso le case rifugio è importante prevedere delle misure di sostegno e garantire loro delle attività ricreative che le aiutino ad uscire fuori dai momenti simultanei e conflittuali vissuti di distress ed eustress.

Considerato che è necessario favorire momenti ricreativi sia alle donne che ai loro figli minori per salvaguardarli da ulteriori vissuti negativi e relative conseguenze, consentendo alle ospiti e ai minori delle case rifugio di usufruire di periodi di vacanza e/o frequentare i centri estivi, compatibilmente con le indicazioni fornite dal Governo e dal Comitato tecnico scientifico Nazionale.

La Regione Lazio intende destinare un contributo finanziario, denominato Bonus Vacanza a favore delle donne vittime di violenza ospitati presso le Case Rifugio presenti nel Lazio con e senza figli. Il Bonus vacanza suddetto deve essere utilizzato nel territorio laziale.

2) DOTAZIONE FINANZIARIA

Per la concessione del contributo “Bonus Vacanza” per donne vittime di violenza e dei loro figli minori ospiti presso le Case Rifugio sono destinate risorse complessive pari a € 100.000,00.

L’importo massimo del Bonus Vacanza è pari ad € 1.000,00 per ogni donna sola e € 500,00 per ogni minore a carico e presente nella struttura.

3) DESTINATARI DEL CONTRIBUTO

Sono le Case Rifugio della rete regionale che possono chiedere il contributo a favore delle donne e dei loro figli minori, calcolato sulla base del numero degli ospiti e dei loro figli minori presenti al momento della richiesta del Bonus Vacanza.

La richiesta viene effettuata con la presentazione del “Progetto Vacanza”, per un contributo massimo di € 1.000,00 per ogni donna sola e € 500,00 per ogni minore a carico e presente nella struttura, secondo quanto previsto delle presenti Linee Guida.

Nel Progetto Bonus Vacanza a favore delle donne che hanno subito violenza con o senza figli minori può essere compresa la figura dell’operatrice che accompagna la donna o il nucleo familiare in vacanza, ove ciò risulti necessario. Le spese massime ammissibili per l’accompagnatrice, come indicate di seguito, non possono superare l’importo massimo del bonus vacanza della donna pari ad €1.000,00.

La concessione del contributo non può essere cumulato con finanziamenti di altre pubbliche amministrazioni e di privati con medesima ed analoga finalità

4) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO “BONUS VACANZA”

Il soggetto giuridico che gestisce la Casa di Rifugio può presentare il progetto Bonus Vacanza, delineato sulla base dei bisogni ricreativi delle donne e dei loro figli minori, presenti nella struttura. Il Bonus può essere utilizzato sia per mandare i singoli nuclei familiari in vacanza in forma autonoma (ove si ritenga che sussistano le condizioni di piena sicurezza) sia per organizzare gite e soggiorni brevi all’interno del territorio laziale.

II bonus può essere anche utilizzato, per far partecipare le/i bambine/i presso strutture organizzative definite Centri Estivi all’interno del territorio laziale. Nel progetto deve essere indicata se prevista la partecipazione dell’operatrice che accompagna il nucleo familiare.

Il Progetto “Bonus Vacanza” va redatto in forma sintetica ed esaustiva, con l’indicazione del luogo di destinazione della vacanza (entro il territorio della Regione Lazio) e con allegata scheda di preventivo spesa per ogni donna sola o con figli e per l’accompagnatrice, ove prevista.

Il Progetto Bonus Vacanza debitamente sottoscritto e corredato dalla documentazione, di seguito indicata, deve essere inoltrato, su carta intestata, dal rappresentante legale della Casa di Rifugio, tramite Pec al seguente indirizzo di posta certificata: pariopportunita@regione.lazio.legalmail.it con la dicitura: “Bonus Vacanza” a favore delle donne che hanno subito violenza con o senza figli minori ospiti presso la Casa di Rifugio.

Il Progetto deve essere presentato, entro e non oltre il 30 agosto 2020 .

La domanda deve essere corredata dal documento di identità del soggetto giuridico che gestisce la Casa Rifugio, dal codice fiscale e dall’Iban con conto corrente dedicato e da una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 di non aver ricevuto finanziamenti pubblici o privati per le medesime ed analoghe finalità del contributo de quo.

L’Area Pari Opportunità del Segretario Generale si riserva la facoltà di richiedere qualsiasi ulteriore informazione e documentazione necessaria alla finalizzazione della fase di istruttoria formale applicando quanto previsto in materia di soccorso istruttorio dalla normativa vigente.

Non saranno prese in carico le istanze di contributo “Bonus Vacanza” non conformi alle modalità prestabilite dalle presenti linee guida.

I progetti, pervenuti secondo le modalità di cui sopra, saranno valutati dall’Area Pari Opportunità del Segretario Generale.

5) SPESE AMMISSIBILI PER DONNE SOLE O CON FIGLI MINORI PRESENTI NELLA STRUTTURA

Sono ammissibili le spese strettamente legate alla realizzazione del progetto, “Bonus Vacanza”, sostenute in data successiva a quella di invio della domanda di contributo, appartenenti alle seguenti categorie:

–  Alloggio (albergo, ostello, bed & breakfast, villaggio turistico, casa vacanza, affitto appartamento ecc.)

–  Vitto (sia ristorazione che spesa negozi alimentari e casalinghi)

–  Viaggio (biglietti treno, pullman e nave, noleggio pullman o macchina, rimborso benzina e

casello autostradale)

–  Biglietti d’ingresso musei, parchi, attrazioni turistiche e ricreative

–  Ingresso stabilimento balneare, affitto ombrelloni, sdraio ecc.

–  Guide turistiche, animatori

–  Agenzia di viaggio (acquisto servizi e pacchetti turistici)

–  Assicurazione se necessaria

–  Pagamento retta centri estivi per minori ospiti presso la casa di rifugio

6) SPESE AMMISSIBILI PER LE OPERATRICI che accompagnano le donne o i minori presenti nella casa di rifugio, in vacanza, o nei brevi soggiorni presso strutture ludico- ricreative durante il periodo estivo.

–  Alloggio (albergo, ostello, bed & breakfast, villaggio turistico, casa vacanza, affitto appartamento ecc.)

–  Vitto (sia ristorazione che spesa negozi alimentari e casalinghi)

–  Viaggio (biglietti treno, pullman e nave)

–  Biglietti d’ingresso musei, parchi, attrazioni turistiche e ricreative

–  Ingresso stabilimento balneare, affitto ombrelloni, sdraio ecc

–  Agenzia di viaggio (acquisto servizi e pacchetti turistici)

7) MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo “Bonus Vacanza” a favore delle donne che hanno subito violenza sole o con figli minori e presenti presso le Case Rifugio della Rete regionale, verrà erogato a seguito della valutazione delle istanza da parte dell’Area Pari Opportunità.

Il contributo richiesto sarà erogato in un’unica soluzione, tramite Lazio Innova S.p.A a seguito di apposita comunicazione da parte dell’Area Pari Opportunità, circa l’ammissibilità della domanda.

8) MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE

Il rendiconto finale delle spese totali ammesse e effettivamente sostenute dovrà essere trasmesso entro e non oltre il 30 ottobre 2020 .
I costi devono essere regolarmente documentati da fatture o altri titoli equipollenti alle normali condizioni di mercato da soggetti esterni al soggetto proponente, e devono risultare indispensabili e specificamente destinati alla realizzazione del progetto “Bonus Vacanza”.

Le spese non devono risultare, pena la non ammissibilità, fatturate dei soggetti proponenti, nonché da coniugi, parenti o affini entro il terzo grado degli stessi.
Non sono ammissibili le spese relative all’utilizzo di beni di proprietà del soggetto proponente per la realizzazione del progetto stesso.

Per quanto attiene i pagamenti, i soggetti beneficiari dovranno operare in conformità al disposto di cui alla Legge 136/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e smi .

Sono inoltre tenuti a timbrare le fatture originali o altri documenti equipollenti a giustificazione della spesa con la dicitura contributo “ Bonus Vacanza” 2020.

Non sono riconosciuti pagamenti in contanti.

L’erogazione delle agevolazioni avverrà previa verifica della regolarità contributiva mediante l’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

9) REVOCA CONTRIBUTO

Le agevolazioni saranno revocate, previa diffida ad adempiere, dalla Direzione Regionale competente con apposita Determina Dirigenziale in caso di mancato adempimento delle obbligazioni previste dal precedente par. 8 e si provvederà alla formale comunicazione della revoca.

La revoca determina l’obbligo da parte del Beneficiario di restituire le somme eventualmente ricevute, maggiorate dagli interessi di mora e della rivalutazione monetaria.

 

 

 

 

 

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Ultimo aggiornamento

11 Giugno 2020, 00:00