Regione Lazio_Ordinanza Z00050 del 02/07/2020

ORDINA ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.

Data:
2 Luglio 2020

Regione Lazio_Ordinanza Z00050 del 02/07/2020

ORDINA ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica,

  1. Fermo restando le attività sociali, economico produttive e istituzionali già autorizzate con precedenti provvedimenti, sono consentite le seguenti ulteriori attività: a. a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sono consentiti gli sport di contatto e di squadra; b. le attività di cui al punto a) si svolgono nel rispetto delle Linee guida allegate alla presente ordinanza;
  2. 2. Le attività sociali, economiche e istituzionali operano adottando tutte le generali misure di sicurezza relative all’igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché le seguenti specifiche misure di protezione e contenimento del contagio: a. misure definite, per singola tipologia di attività, nelle Linee guida per la riapertura allegate alla presente ordinanza; b. misure contenute nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020. c. linee guida nazionali in materia di sanificazione.

 

ordinanza z00050

 

Ultimo aggiornamento

2 Luglio 2020, 00:00