Regione Lazio_Ordinanza Z00065 del 05/11/2020 e Linee di indirizzo regionali

1.si approvano quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento le Linee di indirizzo regionali relative al “Percorso assistenziale del paziente affetto da COVID-19” (Allegato 1) che dettano indirizzi omogenei di presa in carico dei pazienti con malattia COVID-19 in ambito extraospedaliero; 2.

Data:
7 Novembre 2020

Regione Lazio_Ordinanza Z00065 del 05/11/2020 e Linee di indirizzo regionali

1.si approvano quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento le Linee di indirizzo regionali relative al “Percorso assistenziale del paziente affetto da COVID-19” (Allegato 1) che dettano indirizzi omogenei di presa in carico dei pazienti con malattia COVID-19 in ambito extraospedaliero;

2. la rete ospedaliera è ridefinita secondo le Azioni di FASE VIII previste dal documento allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 2), che illustra il percorso e la specifica dei posti letto che le strutture sanitarie pubbliche e private sono tenute a mettere a disposizione del SSR per fronteggiare l’emergenza e prevenire il fenomeno del sovraffolamento, avendo cura di: a) fornire entro lunedì 9 novembre 2020 il cronoprogramma per l’attuazione della configurazione; b) assicurare entro lunedì 16 novembre 2020 l’operatività secondo la configurazione definita nell’allegato 2; quanto alla remunerazione, si rinvia alla disciplina di cui alla DGR 689/2020; Le Aziende Sanitarie possono, in ragione dell’efficiente utilizzo di personale e tecnologie, concentrare i posti letto individuati nell’allegato alla presente, su uno o più presidi di gestione diretta;

3. si dispone la sospensione delle attività in elezione (ad eccezione degli interventi in classe A e B e quelli collegati all’assistenza oncologica) per tutte le strutture coinvolte nella rete dell’emergenza o comunque coinvolte nella gestione dei pazienti COVID-19; le stesse avranno modo di gestire le liste d’attesa avvalendosi delle altre strutture sanitarie, anche private accreditate, secondo le modalità e i termini previsti dalla determinazione G12910 del 3 novembre 2020;

4. si dispone l’integrazione della distribuzione dei vaccini da parte delle Farmacie di cui al punto 4 dell’ordinanza n. 62/2020 anche ai soggetti dai 6 ai 17 anni, senza condizioni di rischio per patologia;

5. con riferimento alla procedura per il recupero dell’evasione dei ticket sanitari di specialistica ambulatoriale e farmaceutica di cui al DCA n. 94 del 5 marzo 2019, si dà mandato alle Aziende Sanitarie Locali di provvedere all’interruzione del termine di prescrizione di cui all’art. 2946 del Codice civile, rinviando la richiesta di pagamento e la definizione delle modalità e dei termini entro cui produrre eventuale documentazione a discarico della pretesa alla conclusione dello stato di emergenza;

6. la Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria per il tramite della Cabina di Regia per il reclutamento straordinario del personale, in coordinamento con l’unità di crisi regionale, avvia le procedure per il reclutamento straordinario dei medici specializzandi con modalità tali da garantire la compatibilità del servizio prestato con il debito formativo e preservando la borsa di studio, utili al conferimento di incarichi di lavoro subordinato a tempo determinato;

7. in linea con quanto previsto dall’ACN per i rapporti con i MMG e i PLS in termini di rafforzamento del servizio di indagine epidemiologica con il tracciamento dei contatti (contact tracing), l’accertamento per l’identificazione rapida dei focolai, l’isolamento dei casi e l’applicazione delle misure di quarantena, nelle more della sottoscrizione dell’accordo integrativo regionale: – i MMG e i PLS procedono all’esecuzione dei test antigenici presso i propri studi, le sedi messe a disposizione dalle Aziende sanitarie o presso altre sedi all’uopo individuate in raccordo con i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL; – i MMG e i PLS dispongono per i soggetti risultati positivi al Covid -19, il periodo di inizio e fine dell’isolamento con conseguente adozione del provvedimento contumaciale; – i MMG e i PLS dispongono, per i contatti stretti di soggetti risultati positivi al Covid-19, il periodo di inizio e fine della quarantena, con conseguente adozione del provvedimento contumaciale, ad ogni effetto di legge e agli effetti previsti dall’articolo 1, commi 6 e 7 del D.L. 33/2020 convertito dalla Legge n. 74/2020; si dà mandato alla Direzione salute in coordinamento con l’unità di crisi la disciplina delle modalità operative ritenute necessarie;

8. si dispone lo sgravio delle attività dell’IRCCS Lazzaro Spallanzani sospendendo le attività ambulatoriali.

 

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Ultimo aggiornamento

7 Novembre 2020, 00:00